Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

GdP di Nocera Inferiore: la mediazione deve essere pagata anche dagli azzeccagarbugli!

GdP di Nocera Inferiore. L’avv. Azzeccagarbugli di Lecco di manzoniana memoria, si distingueva nel celebre romanzo “I Promessi Sposi” per l’uso disinvolto dell’interpretazione della legge. È un po’ quello che è accaduto davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione del pagamento di indennità di mediazione e di una presunta responsabilità del mediatore incaricato.

GdP ed opposizione a decreto ingiuntivo

Tutte le contestazioni dell’opponente sono state rigettate, perché le parti hanno espresso per iscritto la volontà di proseguire nel procedimento di mediazione e non è stato contestato alcuno disconoscimento di firma. Inoltre è stato accertato che il mediatore ha assolto i suoi obblighi di informazione, al contrario del legale che, oltre all’informativa ex art. 4 co 3 del 28/2010, è onerato dalla lettura del regolamento dell’Organismo di mediazione che, in quanto fonte sussidiaria, vincola le parti sia per i principi che regolano l’autonomia negoziale che ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 28/2010 che espressamente prevede l’applicazione del regolamento dell’ODM e quindi l’implicita accettazione dello stesso.

Il GdP di Nocera Inferiore e una sentenza che si limita ad applicare la normativa

Nel caso di specie, il giudice onorario non ha dovuto fare un grande sforzo ermeneutico, poiché ha semplicemente applicato la normativa vigente in materia, che evidentemente non risultava chiara a chi sarebbe dovuta risultare. Per leggere la sentenza vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

(a cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A, avv. Pietro Elia)

 

 

Mediazioni demandate: la Corte d’Appello di Napoli rimette le parti in mediazione

La Corte d’Appello di Napoli si è recentemente espressa con tre provvedimenti sulla remissione delle parti in mediazione. Una notizia senz’altro positiva per chi da sempre porta avanti la cultura della mediazione. Qualcosa comincia a smuoversi anche in Corte d’Appello, segnale da prendere in considerazione soprattutto perché da qualche tempo i magistrati partenopei stanno dimostrando una notevole attenzione nei confronti della mediazione demandata.

Mediazioni demandate: i magistrati considerano il D.Lgs 28/2010

La Corte d’Appello di Napoli rende auspicabile, insomma, anche in considerazione della natura di alcuni soggetti coinvolti nella lite, il ricorso alla mediazione. Si tiene perciò conto in pieno del D.Lgs. n. 28/10, che la Corte invita a seguire con lo sprone per le parti di procedere, in quanto ciò consentirebbe una più celere e meno onerosa definizione della controversia. Fondamentale, inoltre, per i giudici napoletani, la presenza delle parti assistite dagli avvocati e l’onere di informare la Corte dell’esito del procedimento di mediazione mediante nota da presentare almeno 30 giorni prima della successiva udienza.

L’importanza della divulgazione della cultura della mediazione

È importante sottolineare che questa sensibilizzazione alla mediazione non avviene a caso, ma è frutto di un maggiore coinvolgimento dei magistrati in argomento “mediazione”. Divulgazione e sensibilizzazione alla mediazione sono dunque fondamentali, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi tutti i giorni ha a che fare con il mondo della giurisprudenza. Si dà valore al processo all’interno della mediazione, questo anche perché giudice e mediatore, come figure, cominciano a parlarsi. Per leggere l’ordinanza vai nella nostra sezione Giurisprudenza.

A cura dell’addetto stampa di Concilia Lex S.p.A., dott.ssa Jenny Giordano

Assicurazioni: il loro ostruzionismo in mediazione

Assicurazioni. Il problema delle strategie difensive spesso ostruzionistiche delle compagnie assicurative non è una novità: l’atteggiamento scarsamente collaborativo (di cui non si sono mai comprese le reali ragioni), rimane a volte un mistero. Ovviamente tale atteggiamento di chiusura si sta puntualmente replicando nel contesto del tentativo di mediazione sia come condizione di procedibilità ab initio che nella demandata.

Le assicurazioni all’interno della sentenza del Tribunale di Roma del 28 settembre

Una recentissima sentenza del Dr. Massimo Moriconi (28 settembre 2017,  guardala qui), entra a gamba tesa nella questione, cogliendo l’occasione nella stesura di una sentenza che vede come protagonista processuale una compagnia assicurativa. Il Presidente della XIII sezione, nel caso di specie, partendo dall’assunto della mediabilità della controversia, comincia dalla proposta conciliativa del giudice in prima battuta, ed a seguire tentativo di mediazione in cui si censura il comportamento processuale della compagnia assicurativa caratterizzato dalla generica sfiducia nell’istituto “mediazione” al presunto usbergo dell’ “aver già dato” e/o dell’assenza di fondamento delle altrui pretese, alla ritenuta necessità di un’istruttoria che solo il giudice può disporre ed effettuare..

Nessuna di tali giustificazioni (che quanto alla prima ed alla seconda sono di sicuro del tutto infondate ed errate), potrebbe essere esposta in questo caso. In questo caso infatti non si tratta di mediazione obbligatoria bensì di mediazione demandata. Ma la demandata del Dr Moriconi è per di più “guidata” e caratterizzata da un preciso perimetro all’interno del quale le parti, gli avvocati ed il mediatore possono condurre più utilmente la discussione e raggiungere con più facilità un accordo…

Insomma il messaggio è palesemente quello di un invito esplicito a non illudersi circa l’esito preventivato negli atti difensivi delle parti. Ovviamente le parti erano state invitate a presenziare al tentativo di mediazione secondo i canoni del principio di effettività, come lo stesso mediatore a formulare una proposta, in caso di esito negativo del tentativo. Tutte queste prescrizioni, però, non sono state sufficienti dal far recedere la compagnia assicuratrice dalla volontà di non partecipare alla mediazione demandata ex art. 5 co 2. Le conseguenze di tale strategia hanno indotto a statuire la condanna ex art. 96 c.p. c. della compagnia assicuratrice stante la presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’Assicurazione  che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo. Quindi il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5 co.II° della legge integra fattispecie di  colpa grave se non addirittura dolo i cui presupposti sono ampiamente motivati e confermati dalla giurisprudenza. Inoltre è interessante il richiamo dettagliato dei criteri per stabilire il quantum della condanna ex art. 96 c.p.c.: lo stato soggettivo consistente in una non volontà ad assumere un atteggiamento collaborativo, la qualifica e la struttura caratteristica del soggetto responsabile, la forza ed il potere economico e la necessità di un efficace deterrente.

Resistenza del mondo assicurativo allo strumento della mediazione

Il problema assicurazioni, che sta a cuore del Giudice Moriconi, sta a cuore anche a molti degli addetti ai lavori e per certi versi questa ostinata resistenza da parte del mondo assicurativo a non voler intraprendere la migliore strategia possibile anche nei propri confronti, desta non poche perplessità. Tuttavia è probabile che questo atteggiamento sia alimentato inconsapevolmente anche dall’atavica lentezza della macchina giudiziaria italiana. Con il protrarsi della causa controparte accetta spesso offerte al di sotto delle aspettative iniziali pur di porre fine al processo che la vede coinvolta, per non parlare di quanti rinunciano ad intraprendere una causa per i costi e l’aleatorietà del giudizio. Nel futuro prossimo, ci auguriamo un nuovo senso responsabilità da parte dei cosiddetti “poteri forti” delle compagnie assicurative unitamente al sistema bancario (anche se quest’ultimo sta dando qualche segnale positivo in tal senso).

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

 

 

 

 

Assistenza legale in mediazione: per il Cnf è necessaria

Assistenza legale in mediazione. Con una nota del 4 luglio 2017, il CNF ha replicato al dictum della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 giugno 2017 (C-75/16), affermando che il principio della obbligatorietà dell’assistenza legale in mediazione, sotto l’egida del D. Lgs. 28/2010, rimane intonso a differenza delle procedure ADR regolamentate dal Codice dei Consumatori modificate in base alla Direttiva nr 11 del 2013 dove, ma non è una novità, non è prevista la necessaria assistenza legale, il che ovviamente non la esclude.

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Nuova modalità di adesione online alla mediazione, servizio in più offerto da Concilia Lex

Nuova modalità di adesione online alla mediazione. Uno degli obiettivi di Concilia Lex è quello di facilitare la vita ai suoi utenti/clienti, mettendo a disposizione servizi online che possano essere efficienti ed efficaci, anche nel settore della mediazione. Per quanto riguarda questo specifico settore, infatti, Concilia Lex attraverso il suo sito web consente di presentare domande di mediazione, monitorarne lo stato ed effettuare i pagamenti in maniera celere, comoda ed efficace. Continue reading →

La nuova adesione online è su Concilia Lex web

Adesione online: in arrivo novità interessanti. Da quando è nata, Concilia Lex S.p.A. mira all’interattività dei suoi clienti o semplicemente di chi vi collabora (cittadino, azienda, ente pubblico, promoter), e lo fa mettendo a disposizione servizi online che possano semplificare la vita di tutti. Per quanto riguarda lo specifico ambito della mediazione, Concilia Lex S.p.A. attraverso il suo sito web consente di presentare domande di mediazione, monitorarne lo stato ed effettuare i pagamenti in maniera celere, comoda ed efficace. Continue reading →

Proposta primo incontro? Il Ministero dice NO!

Proposta primo incontro in mediazione? In una recentissima Nota ministeriale(si veda allegato in calce), si chiarisce uno dei punti più problematici che riguarda, ad esclusione della richiesta congiunta delle parti, di quando ed a quali presupposti il mediatore può fare la proposta congiuntamente alla consulenza tecnica.

Proposta primo incontro: il parere del Ministero

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Proposta conciliativa: il mediatore è obbligato a formularla

All’interno di un incontro di mediazione il mediatore dovrà formulare una proposta conciliativa anche in assenza di una concorde richiesta delle parti. Lo ha stabilito il Tribunale di Siracusa (Giudice estensore dott.ssa Stefania Muratore) nella ordinanza dell’11 ottobre 2016 per una causa su giudizio di divisione relativo ad un unico immobile non comodamente divisibile. Per arrivare a tale decisione viene innanzitutto rilevato come le parti siano entrambe ben disposte ad una conclusione bonaria della controversia. Successivamente il Giudice valuta la natura della causa, che in questo caso riguarda i diritti indisponibili. Continue reading →