Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Delega avvocato in mediazione con procura notarile: dichiarata improcedibile la domanda

La sentenza del Giudice Fabrizio Pasquale del Tribunale di Vasto, che dichiara improcedibile la domanda di parte istante, riprende uno degli argomenti più dibattuti della procedura di mediazione.

Durante il procedimento di mediazione, che si è articolato in più incontri, il legale rappresentante della società parte istante,  non è mai comparso personalmente, ma solo attraverso il suo avvocato munito di procura  speciale notarile.

Le argomentazioni del giudice si basano su tre principi fondamentali: 1. non è possibile applicare alla procedura di mediazione le norme del processo che consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore; 2. la funzione dell’avvocato in mediazione come da art.5, comma 1 bis e comma 2, D. Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa; 3. La sola presenza dell’avvocato senza neanche un fiduciario della parte con cui interagire, impedisce al mediatore di svolgere la sua funzione, quale quella di comprendere gli interessi, i bisogni e  i sentimenti delle parti coinvolte.

Pensare infatti di svolgere la mediazione con l’incontro tra mediatori e avvocati, svuoterebbe di significato l’istituto stesso.

In conclusione, il Giudice Fabrizio Pasquale, esclude che la procura speciale notarile al proprio avvocato possa sanare il vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione ed il relativo rischio di improcedibilità della domanda.

L’atteggiamento assunto dalla parte istante e dal suo avvocato, ha ostacolato il crearsi di occasioni di confronto e di dialogo tra le parti ed il mediatore, contrastante in tutto con lo spirito della mediazione.

Il giudice dichiara improcedibile la domanda.

Leggi qui la sentenza integrale.

 

 

Bisogna ridimensionare gli aspetti di criticità della mediazione

“Il trend di successo della mediazione è evidente, e bisogna dare più impulso all’accelerazione della crescita del tasso di successo, concentrandosi sulla risoluzione dei profili di criticità della mediazione. Prima tra tutte la mancata partecipazione delle parti e la mancata partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione.”

Questa la significativa dichiarazione del Giudice Fabrizio Pasquale alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale dello scorso 12 ottobre  che è disponibile in fondo a questa pagina.

Profili di criticità

Si tratta di ridimensionare il numero delle mediazioni che il Magistrato di Vasto definisce “abortite”, morte prima di nascere, perché la parte non si presente. Sottolinea ancora il Giudice Pasquale che il Ministro Bonafede ha ragione quando dice che la mancata partecipazione dell’invito genera frustrazione in chi ha attivato la mediazione.

La soluzione

A suo parere la strada per arginare questo comportamento delle parti è, però, rafforzare strumenti sanzionatori da applicare nei casi in cui le parti hanno boicottato la mediazione. E ciò è già avvenuto con la legge Gelli – Bianco: la modifica riguarderebbe la possibilità affidata al giudice di condannare la parte che non è comparsa in mediazione al pagamento delle spese di lite, anche qualora risultasse vittoriosa nel processo.

Una proposta ardita e probabilmente di non facile attuazione, che, malgrado tutto, è rappresentativa di uno sforzo di valutare in maniera critica i profili problematici della disciplina per darle una definitiva accelerazione.

Ascolta qui l’intervista al Giudice Fabrizio Pasquale 

Termine dei 15 giorni: il Tribunale di Vasto ed il termine acceleratorio

Termine dei 15 giorni in mediazione. Il Giudice Fabrizio Pasquale, a proposito della natura del termine dei 15 giorni ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, aveva già affrontato il tema alle “idi di maggio” di quest’anno con un’impeccabile ordinanza (15 maggio 2017) dove ha colto l’occasione per una compiuta analisi del termine in questione. Anche in questo caso dopo una completa disamina dei variegati orientamenti sulla natura del termine che spaziano dalla perentorietà alla non perentorietà per giungere ad una visione intermedia, conferma la sua non perentorietà motivando tale asserto attraverso un iter argomentativo completo e raffinato.

Termine dei 15 giorni: perentorietà

Secondo il Dr. Pasquale, in primis la non perentorietà è sorretta da un punto vista formale dalla mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine. Ciò deve condurre alla conclusione che lo stesso abbia natura ordinatoria e non perentoria, in applicazione del principio statuito dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., mentre secondo un aspetto sostanziale non ricorrono i presupposti per desumere tale carattere di perentorietà in via interpretativa, sulla base dello scopo che il termine persegue e della funzione che esso adempie.

Infatti, analizzando il dato testuale della norma che lo prevede si evince che lo scopo è quello comunque di sollecitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione quale condizione i procedibilità e quindi il fatto che esso non sia perentorio non deve indurre ad un ingiustificato lassismo delle parti.

Garantire certezza dei tempi di definizione

In altre parole, la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinchè la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.

Tale assunto trova conferma anche nel successivo art. 6 2 comma, che stabilisce che, nella mediazione demandata dal giudice, il termine di durata del procedimento di mediazione decorre, al più tardi, “dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda”, nel caso in cui – ovviamente – a quella data le parti non abbiano già depositato l’istanza.

Ovviamente tale dissertazione è collegata alla condizione di procedibilità della domanda e quindi alle eventuali conseguenze di una mancata osservanza dei termini complessivamente previsti degli ulteriori 90 giorni.

Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica.

Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Termine dei 15 giorni in mediazione: per il Tribunale di Vasto non ha natura perentoria

Termine dei 15 giorni in mediazione. Due recenti provvedimenti del Tribunale di Vasto ritornano sulla natura del termine dei 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della istanza di mediazione. Si tratta di una sentenza e di un’ordinanza (datate rispettivamente 27 settembre e 15 maggio di quest’anno) aventi come estensore il Giudice dott. Fabrizio Pasquale (che parteciperà, tra l’altro, come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre).

Sia la sentenza che l’ordinanza, pur muovendo dalla comune tesi che il termine in discussione non abbia natura perentoria, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nella prima fattispecie (cioè nella sentenza del 27 settembre scorso) l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata perché la mediazione, sebbene tardivamente iniziata, si è conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Diversamente, nella seconda fattispecie (l’ordinanza del 15 maggio), la domanda (precisamente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, alla udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

Da notare che per entrambe è importante la premessa che: <em> “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante […] ha aderito all’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato”</em>

Per leggere i provvedimenti, vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.