Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Sovraindebitamento e mediazione: la disciplina in merito

Negli stessi anni in cui il legislatore ha riformato il processo civile, anche tramite l’introduzione della mediazione civile, è intervenuta un’importante riforma in ambito concorsuale, la quale ha dato completezza al diritto concorsuale, mediante l’introduzione di procedure dirette a disciplinare situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della legge fallimentare. La conseguenza è stata la rottura della simmetria che vedeva, nell’ipotesi di insolvenza, la corrispondenza tra soggetti fallibili e procedure concorsuali e soggetti non fallibili assoggettabili solo a procedure individuali.

Le discipline della mediazione (d.lgs. n. 28/2010) e quella del sovraindebitamento (legge n. 3/2012) solo apparentemente appartengono a due mondi distinti. Le stesse possono trovare, infatti, un importante punto di convergenza, soprattutto nell’ipotesi del contenzioso bancario e finanziario, in quanto discipline caratterizzate entrambe da un minimo comun denominatore, costituito dal coinvolgimento dei medesimi soggetti, cioè il creditore ed il debitore e dalla comune finalità di soluzione del conflitto di interessi tra questi ultimi.

In presenza di una situazione di sovraindebitamento il debitore è portato ad intraprendere una strategia finalizzata a resistere alla domanda di adempimento del credito ed in un contesto simile la mediazione può svolgere un ruolo importante nella composizione delle reciproche pretese vantate dalle parti, soprattutto laddove l’oggetto si sposti dalle complesse questioni giuridiche inerenti la normativa bancaria alle effettive possibilità di realizzazione del credito in relazione al patrimonio che ne costituisce la garanzia ai sensi dell’art. 2740 c.c..

La mediazione può quindi diventare un territorio elettivo se e nella misura in cui riesca a proporre soluzioni conciliative della singola controversia, tenendo conto della complessiva situazione economica del debitore e della sua esposizione debitoria, anche in relazione alle soluzioni offerte dalla legge sul sovra indebitamento, tenuto conto anche quest’ultima è un opzione ideata dal legislatore frutto di una scelta di economia giudiziale finalizzata a non intasare i tribunali di procedure minori, al fine di non vanificare la scelta operata dalla riforma della legge fallimentare del 2005 con l’introduzione delle soglie di fallibilità.

Sul piano della concretezza degli effetti applicativi,uno dei fattori che non ha consentito la diffusione applicativa della disciplina del sovraindebitamento, in considerazione dell’elevato tasso di tecnicità della legge n. 3/2012 e del fatto che i soggetti che ne sono destinatari (soprattutto le persone fisiche) non hanno in via ordinaria contatti continuativi con professionisti che siano in grado di fornire un supporto tecnico – giuridico adeguato al fine di prendere conoscenza delle possibili soluzioni della propria situazione di crisi, a differenza di quanto avviene, invece, per l’imprenditore.

Quindi una buona soluzione potrebbe essere  pertanto costituita dal passaggio obbligatorio attraverso la procedura di mediazione nell’ambito del contenzioso bancario, anche nella prospettiva di evidenziare al debitore, in tale sede, possibili scelte di tipo concorsuale, tali da consentire di affrontare l’intera esposizione debitoria ed al contempo rendere più appetibile al creditore l’accettazione di una soluzione transattiva, nella prospettiva di poter ottenere – proprio grazie al successivo ricorso ad una procedura concorsuale – in via più rapida la realizzazione, anche percentuale (ma pur sempre secondo le concrete possibilità del debitore) del proprio debito.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

 

 

Professione mediatore: le competenze del professionista

Professione mediatore. Nel corso di un lavoro di ricerca sul mondo delle professioni legali, analizzando le sequenze di interazione tra avvocati e mediatori da una parte e i loro reciproci clienti dall’altra, si è mostrato come la fiducia e l’autorità professionale siano negoziate e non date per scontate. Un ruolo cruciale nel favorire la legittimazione sarebbe così rivestito dalle competenze relazionali del professionista. Continue reading →

Newsletter Concilia Lex, grande successo: in aumento gli iscritti

Il servizio di newsletter messo a disposizione da Concilia Lex da qualche settimana sta riscuotendo un grande successo! Sono sempre di più, infatti, gli iscritti al nostro service, collegatisi dal nostro sito web.

Cos’è la newsletter Concilia Lex

Ogni settimana, via e-mail, arriverà all’indirizzo e-mai di chi lo desidera una serie di notizie con tutte le novità sul mondo della mediazione in Italia. Approfondimenti, sentenze, ordinanze, e tutto ciò che costituisce aggiornamenti sull’istituto dell’istituto della mediazione. In realtà sono diversi i vantaggi del ricevere una newsletter: quest’ultima è infatti uno strumento molto efficace e veloce per informarsi su eventi e iniziative, offrire spunti per approfondimenti su temi di interesse, rinviare ad un sito web che interessa seguire, e così via.

Come fare per ricevere la newsletter Concilia Lex

Ricevere la newsletter Concilia Lex è molto semplice. Basta collegarsi al sito web www.concilialex.it e seguire il pop up che compare in home page. A questo punto non si dovrà far altro che compilare il riquadro inserendo poche semplici informazioni, come nome, cognome ed indirizzo e-mail. Ogni settimana si riceveranno sulla propria casella di posta tutte le notizie più interessanti dall’universo Concilia Lex!

 

A cura dell’addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano

Mediazione sociale: ecco di cosa si tratta

La mediazione sociale  può rispondere ai conflitti di seconda generazione, quelli cioè di vicinato, di quartiere, familiari, interculturali, di ambiente e sul posto di lavoro, laddove si possono vivere una serie di incomprensioni, di offese, di violenze, più o meno palesi, che necessitano di una riparazione, possibilmente non vendicativa da parte della vittima, anche se legittimata da una legge dello Stato, ma che vada nel senso di una giustizia riparativa e che porti a una evoluzione del colpevole, ridonando, al contempo, fiducia e soddisfazione alla vittima.

La mediazione sociale, come gli altri tipi di mediazione, non è fondata su una generica buona volontà delle persone, quanto piuttosto sulla intenzione e convenienza delle parti coinvolte di rispettare il contratto o il patto sociale di convivenza che le lega; la mediazione sociale è una pratica che esige lo sforzo di tutte le parti in causa e, quindi, è un percorso bilaterale o plurilaterale che suppone la possibilità del cambiamento fra le parti attrici: la finalità è quella di darsi regole condivise, condizione necessaria per concreti accordi e un vivere collettivo costruttivo.

Regole condivise e comuni consentono, inoltre, alle parti di porre in essere valutazioni di adeguatezza teorica e pratica sugli accordi raggiunti e di negoziarne di nuovi; dal canto suo, il mediatore potrà svolgere la sua funzione di catalizzatore delle risorse e facilitatore dell’impresa dialettica, secondo quel principio di equità, ben noto a chi svolge tale ruolo, che consente un esito di vincita di tutte le parti coinvolte. Questo tipo di mediazione tende quindi all’efficienza ai fini della capacità gestionale dei conflitti socioculturali, ma è anche pedagogicamente efficace su tutti i soggetti coinvolti, consentendo benefici, riduzione dei costi e, soprattutto, di investire sulle lunghe scadenze.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Tecniche di mediazione: necessario acquisire nuove competenze

Tecniche di mediazione. La capacità di apprendere le tecniche di negoziazione/mediazione deriva dalla necessità del professionista di ridefinire il proprio compito. In molti Paesi si afferma che ci sono troppi avvocati (e l’Italia è uno di questi), eppure negli States, dove il reddito medio è però decisamente più alto ed i tempi processuali più ristretti, in proporzione il numero dei legali è più o meno lo stesso. Oggi ci si pone la domanda su quale sia la funzione del giurista e quindi quale debba essere la sua futura formazione. È evidente che i dubbi sulla sua utilità, su come egli gestisce il conflitto, potrebbero essere fugati con un ampliamento del conflitto anche come facilitatore di soluzioni dello stesso.

Percezione della figura dell’avvocato: problema di crescita e sostenibilità

La figura dell’avvocato eccessivamente legato al contesto delle cause, rischia di diventare socialmente dannosa nella percezione sociale comune, come accade già nel mondo del business, dove il controllo dei costi è diventato una priorità. Si tratta anche di un problema di crescita e sostenibilità: una porzione significativa di professionisti ne ha già preso consapevolezza ed ha intrapreso la strada delle pratiche di diritto collaborativo.

Tecniche di mediazione: necessità di esaminare meglio il conflitto

Per preparare i professionisti in formazione al futuro che li attende, dobbiamo fornire un quadro esaustivo. Il contenzioso aggiudicativo, resterà comunque e probabilmente la modalità più comune della risoluzione delle controversie, ma rimane una sostanziosa quota in cui c’è necessità di esaminare ed affrontare il conflitto anche attraverso dei paradigmi metagiuridici, affinché si crei un giusto equilibrio tra contesto giudiziale e quello stragiudiziale.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

Mediatore o facilitatore? Due scuole di pensiero

Mediatore o facilitatore? Fra gli addetti ai lavori si discute frequentemente su quale debba essere la competenza del mediatore ed il suo approccio nel tavolo negoziale. Mediatore? Ma fino a che punto? È una definizione che da un certo punto di vista potrebbe indurre ad una figura professionale che conduce ad un compromesso (quindi ad una transazione), fatta solo di rinunce. A volte, però, così non è, specie quando ci sono i presupposti per poter adottare la lente del cosiddetto valore aggiunto.

Mediatore o facilitatore? Puristi e pragmatici

I più grandi mediatori, nazionali ed internazionali, prediligono invece definirsi “facilitatori”, che indubbiamente è definizione più raffinata e purista e comporta quasi un distacco dalle proprie competenze professionali in senso stretto. In realtà, la dicotomia appena richiamata va ricondotta nell’alveo della scuola purista e di quella pragmatica. La prima individua nella conoscenza del conflitto e delle cause che lo generano una delle sue peculiarietà principali e quindi esalta le sue capacità comunicative e di individuazione degli ostacoli o blocchi che hanno portato le parti sul terreno avversariale.

Il facilitatore e l’astrazione dalla logica torto/ragione

Il facilitatore riesce ad astrarsi dalla logica torto/ragione andando al di là della materia del contendere, per perseguire ciò che è il meglio per le parti e non quindi il giusto. A tale scuola o corrente di pensiero si contrappone quella pragmatica, caratterizzata da un mediatore proattivo, il quale davanti ai tipici atteggiamenti di chiusura delle parti decide, insieme alle parti di affrontare l’esplorazione delle alternative spostando quindi la visuale iniziale e quindi ad una modifica di prospettiva visuale differente per far sì che i mediati si sgancino dal cosiddetto negoziato di posizione.

Quale delle due è più efficace? Rispondere in maniera assoluta probabilmente è riduttivo, sicuramente è auspicabile una commistione di queste metodologie che appaiono per certi versi indubbiamente complementari.

A cura del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Primo incontro in mediazione: perché è importante

Primo incontro in mediazione. E’ sicuramente il tratto più discusso dell’attuale modello di mediazione italiano, che dopo quasi quattro anni dalla sua introduzione, non è stato da molti, né metabolizzato, nétantomeno accettato suggerendone addirittura la sua soppressione. In realtà ricordo che questo istituto è stato appositamente ideato per evitare pericoli di incostituzionalità , ma evidentemente ai più sfugge tale considerazione tutt’altro che secondaria. Continue reading →

Network Concilia Lex: due nuove sedi a Venosa e Pedara!

Il network Concilia Lex S.p.A si arricchisce di altre due nuove sedi, Venosa (Pz) e Pedara (Ct), che vanno ad aggiungersi alle 41 già esistenti. La sede di Venosa rappresenta un importante ampliamento della copertura in Basilicata, dove Concilia Lex è presente nella sola città di Potenza, sede quest’ultima accreditata nel settembre 2015 e che vede come responsabile la dott.ssa Vita Telesca. Per Pedara, invece si tratta della dodicesima sede nella regione Sicilia (le altre undici sono: Avola, Catania e Catania2, Floridia, Gela, Grammichele, Ispica, Lentini, Modica, Pachino e Ragusa) e ben la quarta in provincia di Catania).

Il network continua ad ampliarsi in Italia per diffondere la cultura della mediazione

Accreditate con provvedimento dello scorso 13 dicembre (reso effettivo nella giornata di ieri), ecco gli indirizzi delle nuove arrivate. Sia la sede di Venosa che quella di Pedara si trovano posizionate in modo logisticamente ideale, in strade facilmente raggiungibili: a Venosa la sede è in Via Roma 24, mentre a Pedara l’indirizzo è in Via Pirandello 31. Anche gli organismi di mediazione di Venosa e Pedara rappresentano, come gli altri, un punto di riferimento importante per l’espletamento del servizio di conciliazione, garantendo all’utenza gli stessi standard di qualità, neutralità e riservatezza del servizio di mediazione, propri della sede principale di Concilia Lex S.p.A.

Rigorosa e controllata gestione interna a diretto contatto con la sede centrale

Per quanto riguarda la gestione interna, infine, per la sede di Venosa il referente è il dott. Vincenzo Teora, mentre la responsabilità della sede di Pedara è affidata alla dottoressa Zappalà. Il network è comunque ancora in crescita. Presto, infatti, vi saranno altre nuove aperture. Vi terremo aggiornati di tutte le novità. Per scoprire quali sono tutte le sedi Concilia Lex clicca qui: http://www.concilialex.it/organismo-mediazione/sedi-e-riferimenti-mediazione.html