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Professione mediatore: le competenze del professionista

Professione mediatore. Nel corso di un lavoro di ricerca sul mondo delle professioni legali, analizzando le sequenze di interazione tra avvocati e mediatori da una parte e i loro reciproci clienti dall’altra, si è mostrato come la fiducia e l’autorità professionale siano negoziate e non date per scontate. Un ruolo cruciale nel favorire la legittimazione sarebbe così rivestito dalle competenze relazionali del professionista.

Professione mediatore: cosa lo distingue dal ruolo dell’avvocato

In questa prospettiva ci sarebbe, nel ruolo di avvocato, qualcosa che rispetto al mediatore lo facilita nell’acquisizione di autorità nei confronti al cliente. Egli viene infatti percepito in modo più immediato come colui che è depositario di risorse preziose (la conoscenza del diritto) che lo ricongiungono direttamente con l’autorità ultima che è chiamata a giudicare. Ciò non avviene o avviene in misura minore nel caso del mediatore.

Tuttavia, mentre l’avvocato è abituato a stare in una relazione singolare e univoca con la parte – e ogni avvocato con la propria – è proprio del mediatore stabilire relazioni con entrambe le parti – e con i reciproci difensori – e favorire al contempo l’instaurarsi di relazioni tra di esse. Per far ciò ricorre a codici comunicativi differenziati e a competenze relazionali forse meno evidenti ma certo altamente specializzate. Queste hanno poco o niente a che fare con la conoscenza di codici e procedure e difficilmente possono essere acquisite attraverso una formazione di qualche ora.

Sarebbe dunque riduttivo pensare che la nuova norma che regola la mediazione determini, de plano, un assoggettamento del mediatore all’avvocato tanto per quanto riguarda la cornice istituzionale che va a inquadrare la figura del mediatore, che per ciò che attiene le dinamiche di relazione che si determinano nel corso della mediazione stessa.

Professione mediatore e processi formativi

Imparare a districarsi nell’accompagnamento alla procedura non diventa infatti solo una prerogativa ma anche una nuova e inevitabile sfida per l’avvocatura. Aldilà dei criteri di competenza individuati dal legislatore, la consulenza per uno strumento di negoziato si dimostra, nella pratica, una vera e propria arte; un insieme di compiti non sempre scritti che implicano anche conoscenze non giuridiche e competenze slegate dal diritto processuale e sostanziale. Il modo in cui l’avvocato/mediatore, o l’avvocato accompagnatore delle parti in mediazione decide di rispondere a tela nuova sfida potranno essere le più varie.

Al di là di ciò che la legge prevede (formazione adeguata) e il Consiglio Nazionale Forense stabilisce (15 ore) potrà essere lo stesso professionista a percepire la necessità di intraprendere processi formativi adeguati per diventare un mediatore e, forse, un legale capace di gestire in modo diverso la relazione con il cliente.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.