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Termine di decorrenza per l’impugnativa della delibera assembleare

In riferimento all’ex art. 1137 c.c. relativo all’impugnazione della delibera assembleare di condominio, il termine decadenziale di 30 giorni, subisce una vera e propria interruzione e non una sospensione, e riprende a decorrere dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D. Lgs. 28.

L’effetto interruttivo, consente in deposito dell’atto di citazione, entro il termine di 30 giorni, che decorrono nuovamente e per una sola volta dalla data di deposito del verbale.

Il perfezionamento della notifica per il mittente, è il momento in cui l’atto viene consegnato all’Ufficiale Giudiziario e non quello della consegna al destinatario.

Dalla sentenza in oggetto si rileva inoltre che non è condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, in caso di fallimento della conciliazione, dal deposito del verbale non decorra nuovamente per intero il termine di 30 giorni.

 

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