Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

La CTU svolta in mediazione è producibile in giudizio se svincolata dalla riservatezza

La sentenza del Giudice dott. Paola Mariani del Tribunale di Ascoli Piceno, è riferita ad una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento in cui è stata eccepita la contabilizzazione di interessi e commissioni non pattuiti.

Viene espletata la  CTU  in seno al procedimento di mediazione su invito del giudice, ma che non ha esito positivo.

La consulenza tecnica redatta in sede di mediazione – che è confluita nel giudizio unitamente al verbale negativo di mediazione, peraltro con il consenso delle parti  svincolata da riservatezza – ha consentito di accertare come prive di pregio giuridico le contestazioni degli opponenti sulla illegittima computazione dall’inizio del rapporto di interessi anatocistici oltre a spese non documentate e commissioni di massimo scoperto asseritamente non dovute.

L’elaborato peritale ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, altresì che la stessa sia vincolante fra di loro.
La redazione della consulenza tecnica in sede di mediazione ha i suoi vantaggi di costi e di tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe

appunto ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici, o, come nel caso de quo, prodotta da una delle parti unitamente al verbale negativo stante il consenso allo svincolo dalla riservatezza e dunque alla producibilità in giudizio.

Leggi la sentenza

Mediazione nei contratti di leasing immobiliare: per la Corte di Cassazione non c’è mediazione obbligatoria

Possono i contratti di leasing immobiliare essere inclusi nelle materie dei contratti bancari e finanziari? La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con la ordinanza  n. 15200 depositata il 12 Giugno 2018.(qui il testo integrale)

La pronuncia delle Corte d’Appello di Firenze

Gli Ermellini, hanno sposato, rafforzandola e chiarendola, la precedente sentenza del 2016 della Corte d’Appello di Firenze, con la quale era stata respinta l’eccezione di improcedibilità della domanda attivata da un istituto di credito nei confronti di una società immobiliare, lamentando, quest’ultima, che non era stata attivata la mediazione obbligatoria.  La Corte D’Appello di Firenze con la sentenza n. 80 del 2016 aveva già riscontrato la problematicità della questione poi portata all’attenzione della Suprema Corte. La natura del contratto di leasing immobiliare, all’apparenza, potrebbe comportare l’assimilazione di questo genere di rapporti ai contratti finanziari o alla locazione, entrambe sottoposti alla mediazione obbligatoria. Sul punto, sottolinea però ancora il collegio dei Giudici dell’Appello, la natura atipica del contratto di leasing come contratto di locazione da una parte, e la sola natura finanziaria del leasing, non bastano a far pendere l’ago della bilancia in favore di una totale assimilazione del leasing a un contratto di locazione o ad un contratto finanziario. Per cui, la mediazione obbligatoria è esclusa.

La pronuncia in Cassazione

Quello che per i Giudici dell’Appello era riconosciuto come un aspetto problematico, viene definitivamente chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza 15200 (leggi qui il testo integrale). Non vi sono dubbi che il leasing immobiliare non debba essere soggetto alla condizione di procedibilità dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010. Infatti, come già paventato all’esito del II grado del giudizio, che aveva considerato dirimente il criterio d’interpretazione restrittivo della disciplina, i Giudici della Cassazione sciolgono ogni dubbio con la motivazione che il legislatore del Decreto 28 ha fatto riferimento a contratti bancari e non a contratti stipulati con istituti di credito; e a contratti finanziari e non a contratti con finalità di finanziamento.

La mediazione investe tutto ciò che riguarda l’avvocato civilista

“Il ventaglio di materie della mediazione investe tutto ciò di cui si occupa un avvocato civilista medio… Bisogna raccogliere elementi utili per dare un prosieguo significativo allo strumento della mediazione civile e commerciale.”

Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Concilia Lex dal Senatore Avvocato Francesco Urraro in occasione della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Durante l’evento il Senatore ha sottolineato la sua esperienza pluriennale come Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, ed in tale veste, di fondatore dell’Organismo di Mediazione forense del predetto Tribunale. Fatto salvo un certo scetticismo iniziale che ha in generale riguardato la classe forense, il momento è giusto per fare un bilancio della disciplina ad otto anni dalla introduzione e un programma a lunga scadenza. E’ necessario sedersi al tavolo del confronto, ascoltando e comprendendo esperti e operatori del settore per valutare possibili riforme.

Qui l’intervista a Francesco Urraro, Senatore, Avvocato e componente della Commissione Giustizia al Senato

 

 

 

Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018: uno scorcio sul futuro

Pubblicate le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018.

Nel periodo 1 Gennaio 2018 – 31 Marzo 2018,  fonte – Statistiche sulla Mediazione I Trimestre2018,  le procedure che presentano il tasso più elevato di comparizione dell’aderente sono quelle in materia di affitto d’azienda, passando da un 53,8% ad un 65,1%. Per questa materia vola anche il tasso di successo della procedura, passando dal 27 al 36 percento. In crescita anche le adesioni degli invitati per diritti reali e comodato.

Pressochè invariato rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno è il numero complessivo di istanze depositate; un calo sensibile, di circa 2 punti percentuali, si è registrato, invece, nell’attivazione delle procedure vertenti sui contratti bancari. Generalmente immutata è anche la geografia della mediazione, che vede sempre in testa la Lombardia, seguita da Lazio e Campania.

Mediazione e Tribunale delle Imprese

L’osservazione che sorge spontanea riguarda, alla luce dei dati, l’importanza di un auspicabile ampliamento della mediazione alle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Questo allargamento costituirebbe il terreno più fertile per la ricerca di un accordo tra parti, riguardando casi in cui il rapporto tra i contendenti è tendenzialmente destinato a prolungarsi nel tempo. L’applicazione dello strumento “mediazione” sembra il più adatto a rispondere alle esigenze delle aziende, in special modo per le materie del diritto industriale, del diritto antitrust, del diritto societario e degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, consentendo il duplice beneficio di contrarre i costi, ma, soprattutto, di ottenere risultati concreti nel minor tempo possibile, consentendo alle aziende di mantenere la propria competitività sul mercato.

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Responsabilità medica in mediazione: perché può funzionare.

Gli attori hanno avviato un giudizio nei confronti della struttura sanitaria per risarcimento di un presunto danno per le lesioni riportate da un minore durante il parto, precisando di aver dato impulso alla mediazione obbligatoria e conclusasi con esito negativo.

La struttura sanitaria ha, a sua volta, fatto istanza, peraltro accolta, al Magistrato scaligero per la chiamata in causa della compagnia assicurativa, sollevando l’eccezione di improcedibilità della propria domanda per mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione. Si opponeva alla eccezione la compagnia assicurativa , terza chiamata, postulando la mancata operatività della polizza sulla base della quale era stata convenuta in giudizio.

Il Giudice designato, Dott. Massimo Vaccari, ha accolto l’eccezione della struttura sanitaria, inviando nuovamente le parti in mediazione e precisando che, proprio in virtù dello scopo conciliativo della mediazione, riportare nuovamente la questione dinnanzi al mediatore, con tutte le parti del processo e per un oggetto più ampio, può garantire, proprio in virtù della partecipazione delle compagnie assicurative, maggiori chances di successo. E questo è palpabile, per chi abbia esperienza di mediazione, quotidianamente: sono le compagnie assicurative che in molti casi dettano ed indirizzano la condotta delle strutture sanitarie.

Pertanto è pienamente condivisibile la tesi del magistrato veronese di un rinnovamento della procedura di mediazione, quando tutte le parti siano state coinvolte nel processo ed abbiano esposto i propri argomenti e le proprie eccezioni: l’aggiornamento all’udienza del 13/09/2018.

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Convalida di sfratto: improcedibile la domanda se non viene esperita la mediazione demandata dal Giudice

E’ accaduto nel comune di Cologno Monzese: l’attore aveva intimato lo sfratto per morosità al conduttore di un locale destinato ad uso commerciale con richiesta di convalida di sfratto.

Il Tribunale, concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione demandata.

Nessuna delle parti avviava la mediazione ed il convenuto chiedeva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione demandata.

La richiesta del convenuto è stata accolta dal Giudice istruttore, il quale, però, ha confermato l’ordinanza di rilascio, lasciando ben intendere che è onore dell’intimato (conduttore) far acquisire la condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, l’ordinanza già emessa nella fase sommaria rimane efficace.

Decisione di segno opposto, invece, era stata quella del Tribunale di Roma, (sentenza n. 7194/2015) che aveva ritenuto che l’ordinanza di convalida di sfratto, a seguito della pronuncia di improcedibilità, perdesse la propria efficacia, in considerazione del fatto che detta pronuncia non fosse estinzione del giudizio bensì sentenza di rito.

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Tribunale di Trieste: sì al compenso all’avvocato per la mediazione obbligatoria

 

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il compenso all’avvocato che ha assistito in una procedura di mediazione obbligatoria una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato: la motivazione esposta concerne il fatto che la mediazione obbligatoria è connessa alla fase processuale e dunque, come tale, è qualificabile come procedura derivata ed accidentale del processo.

La decisione riguarda, peraltro, una mediazione obbligatoria che si è conclusa con esito positivo e per la quale, pertanto, il giudizio non è mai stato incardinato, e segue l’orientamento di una precedente pronuncia del Tribunale di Firenze del 13.12.2016.

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Tribunale di Napoli Nord: mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo

Tribunale di Napoli Nord si pronuncia: mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo vanno a braccetto ormai da un po’, da quando, più precisamente, la Suprema Corte con la sentenza n. 24629 del 03.12.2015 sembrava aver definitivamente sciolto il nodo del dubbio riguardo alla questione della parte sulla quale ricadrebbe l’onere di attivare la mediazione demandata nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L’esperienza di questi mesi ci ha insegnato che così non è.

Infatti il Tribunale campano, sulla scia di un orientamento che sembra guadagnarsi sempre più proseliti tra i Magistrati, si contrappone all’orientamento dei giudici ermellini, sottolineando che, in base al principio di difesa, inviolabile, l’unico strumento di impugnazione del titolo da parte del debitore è quello di attivare il processo di opposizione.

Diverso ed antitetico, puntualizza il Giudice Rabuano, il discorso per l’opposto: esso, come soggetto foriero dell’interesse di far valer un proprio diritto, può scegliere la via più breve, la strada coerente con la logica deflativa e di efficienza processuale messa a disposizione dal legislatore: la mediazione.

Una guida univoca

Questa continua genesi di provvedimenti di segno opposto, che caratterizzano talvolta l’orientamento di taluni Tribunali, entrambe radicati e ciascuno sostenuto da buone ragioni a fondamento, lasciano auspicare che, dato un difficile intervento sul testo normativo del D. Lgs 28/2010 a riguardo, siano necessari ulteriori pronunce della Corte di Cassazione a riguardo, soprattutto in considerazione del fatto che l’omesso esperimento del tentativo di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda ( art. 5 commi 1 e 2) e dunque , per lo meno nel caso dell’opponente, l’impossibilità di ricominciare l’azione essendo spirati i termini di legge.

No parti, no mediazione

E’ d’obbligo spendere qualche parola anche sulla questione della ragioni che impediscono l’inizio della procedura di mediazione, seppure la ordinanza offre una ricca varietà di spunti che non meritano di essere trascurati. Tuttavia , é particolarmente stimolante rilevare come la mancata partecipazione delle parti alle due diverse fasi della mediazione (primo incontro e successivi incontri sono due fasi ben distinte e come tali vanno trattate), preveda, da un lato, l’applicazione di due diverse sanzioni , mentre dall’altro assimili i due casi di assenza tout court della parte in mediazione al rifiuto di una parte a proseguire la mediazione senza alcun motivo dichiarato e, previa autorizzazione, verbalizzato.

 

Statistiche II Semestre: appuntamento fisso

Statistiche II Semestre ! Subito dopo i festeggiamenti e le gozzoviglie, si guarda ai numeri! E le cifre di Concilia Lex per l’anno 2017 parlano da sé: nella seconda parte dell’anno,  seppure  il numero complessivo delle mediazioni abbia subito una lieve crescita, passando dalle 1473 alle 1540, lascia un segno impressivo il dato relativo ai successi delle procedure. Infatti, è quanto meno incoraggiante appurare, al principio del nuovo anno, che su circa 580 procedure che hanno superato il primo incontro positivamente, oltre i 2/3 di esse hanno raggiunto il successo, per un tasso che si attesta sul 70% delle procedure effettivamente avviate. Le statistiche rivelano anche che non c’è calo consistente nel deposito delle domande neppure in prossimità dei periodi feriali, ricordandoci che il tribunale è chiuso, ma la mediazione non prevede sospensione.

Materie: la parte del leone la fanno i contratti bancari e finanziari

La parte del leone la fanno i contratti bancari e finanziari: sì, è così, o meglio, è ancora così. Per i contratti bancari e finanziari si registra il numero più cospicuo di domande, che rappresentano circa 1/3 del totale  delle istanze depositate, confermando a pieno il trend dei mesi passati. Sfortunatamente questa copiosità non trova corrispondenza nel tasso di accordi raggiunti per questo genere di contenzioso, seppure esso incorpori tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa, alla base di una parte non irrilevante del contenzioso.

Accordo: un cambio di mentalità?

Cambio di mentalità: una foto in cifre degli accordi palesa, oltre l’impennata del numero delle procedure arrivate al successo, raddoppiate rispetto al I semestre , che le persone vogliono “trovare l’accordo”. Come agevolmente prevedibile, il dato più incoraggiante pertiene le questioni di condominio, diritti reali e divisioni, significativamente le procedure in cui, nella quasi totalità dei casi, le parti sono personalmente presenti. Un cambio di rotta, di mentalità, una rivoluzione culturale? Forse non ancora o non completamente, ma la mediazione civile e commerciale sta trovando la sua identità, la sua dignità, con una rinnovata spinta che viene, stavolta, dal cittadino.

La mediazione? Talvolta è essa stessa da mediare!

Mediazione da mediare. L’apertura nei confronti dell’altro, è considerata cosa estranea nelle relazioni umane: con questa visione viene sacrificata l’importanza della reciprocità ed i vantaggi che da essa possono derivare. Questa attitudine è propria di qualunque tipo di relazione. A tal proposito, le istituzioni europee, e non solo, incentivano il bisogno di dialogo e partecipazione, mediante meccanismi di sensibilizzazione e promozione della mediazione da cui dovrebbe discendere una diffusa conoscenza della mediazione che ne favorirebbe uno sviluppo omogeneo.

La direzione imboccata dal Parlamento Europeo

In questa direzione, va da diversi anni il Parlamento Europeo che auspica l’elaborazione di programmi di azione per lo sviluppo della mediazione ed invita operatori del diritto, imprese e docenti universitari ad attivarsi in tal senso. È necessario in questa direzione la partecipazione di quanti sono coinvolti nella procedura di mediazione e parallelamente la sensibilizzazione dei cittadini che sono gli utenti finali del servizio affinché ne apprezzino l’utilità e le potenzialità.

Mediazione da mediare per un metodo dalla finalità di ampio respiro

Si tratta di considerare la mediazione quale metodo per realizzare una finalità di ampio respiro, quindi “mediazione da mediare” per incentivare il dialogo sulla mediazione, aprire nuovi canali di comunicazione al fine di individuare soluzioni condivise partendo dallo studio della prassi e degli interessi dei soggetti coinvolti e gli attori coinvolti in questo percorso sperimenteranno i benefici del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise, grazie anche al riappropriarsi dei processi decisionali.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.