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Sentenza Corte di Cassazione n.10978/2026: in mediazione può comparire il solo difensore ma con procura sostanziale

Mediazione obbligatoria: la Cassazione chiarisce quando è valida la partecipazione tramite rappresentante.
Con l’ordinanza n. 10978/2026, la Corte di Cassazione conferma che la presenza personale della parte è la regola, ma non è sempre indispensabile. È possibile partecipare alla mediazione attraverso un rappresentante, anche il proprio avvocato, purché sia munito di una specifica procura sostanziale che gli attribuisca reali poteri decisionali.
⚖️ Attenzione: la semplice procura alle liti non basta. Per partecipare efficacemente alla mediazione occorre una procura che consenta di trattare, negoziare e valutare eventuali accordi.
Un altro importante chiarimento riguarda la forma della procura: non è necessaria l’autentica notarile. È sufficiente una procura scritta e firmata dal rappresentato.
Una decisione che punta a garantire una partecipazione concreta alla mediazione, evitando inutili formalismi e valorizzando la possibilità di raggiungere accordi in modo efficace.