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Sentenza Tribunale di Taranto n.1069/2026: chi chiede il rispetto della mediazione deve poi parteciparvi con coerenza

Il Tribunale di Taranto ha chiarito un principio importante: la mediazione non può essere usata solo come strumento per rallentare il processo.
Nel caso esaminato, un condomino aveva eccepito l’improcedibilità della domanda perché il condominio non aveva avviato la mediazione obbligatoria. Il giudice ha quindi disposto la procedura, ma proprio il condomino che l’aveva richiesta non si è presentato.
Per il Tribunale, questa condotta è contraddittoria e dilatoria.
Chi invoca la mediazione deve poi parteciparvi con coerenza e serietà. In caso contrario, l’assenza può avere conseguenze sia sul piano probatorio sia economico, come previsto dall’art. 116 c.p.c. e dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.
La mediazione è uno strumento reale di confronto, non un ostacolo processuale da usare in modo strumentale.