Una delle situazioni più delicate si verifica quando l’obbligo di mediazione emerge nel corso di un procedimento già instaurato.
Il mutamento del rito può infatti determinare una diversa qualificazione processuale della controversia e rendere necessario verificare se la materia rientri tra quelle per le quali il legislatore prevede il previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità.
In altri termini, non sempre la questione della mediazione può essere definitivamente archiviata al momento della proposizione della domanda giudiziale.
La configurazione della controversia può modificarsi nel corso del procedimento e, quando il giudice dispone l’esperimento della mediazione, l’ordine deve essere attentamente valutato e tempestivamente eseguito.
La mediazione demandata dal giudice costituisce infatti, nei casi previsti dalla legge, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ne deriva un principio di fondamentale importanza pratica: quando viene assegnato un termine per attivare il procedimento di mediazione, tale adempimento non deve essere trattato come una mera formalità processuale.
L’inerzia può incidere direttamente sulla prosecuzione della domanda.


