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L’amministratore necessita della delibera assembleare per partecipare alla mediazione

La sentenza del Giudice del Tribunale di Roma, dichiara improcedibile la domanda di parte istante, amministratore del condominio X,  che legittima la sua autonoma posizione a partecipare alla mediazione senza alcuna delibera assembleare.

Premesso che la legge distingue chiaramente la legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi dalla legittimazione a partecipare alla procedura di mediazione esclusivamente con delibera assembleare, la disciplina è chiara nell’attribuire allo stesso amministratore capacità di negoziare sulla res controversa salvo poi la ratifica da parte dell’assemblea della proposta di mediazione.

Ne consegue, nel caso specifico, che la pronuncia di improcedibilità del giudice, è riferita di fatto alla procedura di mediazione che, se pur attivata, non ha avuto luogo perché l’amministratore vi ha partecipato privo di legittimazione assembleare.

Non vi è in capo alla parte istante, il condominio, il solo obbligo di introdurre la composizione della lite come previsto da D. Lgs 28/2010, ma anche di presenziare munito dei poteri necessari per il buon esito del procedimento, rimanendo altrimenti una procedura priva di scopo.

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