Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Proposta conciliativa: il mediatore è obbligato a formularla

All’interno di un incontro di mediazione il mediatore dovrà formulare una proposta conciliativa anche in assenza di una concorde richiesta delle parti. Lo ha stabilito il Tribunale di Siracusa (Giudice estensore dott.ssa Stefania Muratore) nella ordinanza dell’11 ottobre 2016 per una causa su giudizio di divisione relativo ad un unico immobile non comodamente divisibile. Per arrivare a tale decisione viene innanzitutto rilevato come le parti siano entrambe ben disposte ad una conclusione bonaria della controversia. Successivamente il Giudice valuta la natura della causa, che in questo caso riguarda i diritti indisponibili. Continue reading →

Decreto ingiuntivo, opposizione: l’attivazione della mediazione spetta all’opposto

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: a chi spetta l’attivazione della procedura? Continuano le alternanze tra ordinanze e sentenze pro opponente oppure pro opposto, nel tam tam di interpretazione della Giurisprudenza in proposito. L’ultimo parere arriva da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli lo scorso 16 dicembre. Nell’ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, stabilisce che l’onere di attivazione della mediazione debba ricadere sulla parte opposta. Continue reading →

Mediazione: così si svolge correttamente

Un’accurata sintesi del vero significato della mediazione obbligatoria civile e commerciale e dei modi in cui essa debba svolgersi ci viene da un’ordinanza del Tribunale di Lecce, emanata lo scorso 11 ottobre. Il giudice, dott. Italo Mirko De Pasquale, parte dal concetto che il procedimento di mediazione vada esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, a maggior ragione quando tutte rientrano tra le materie obbligatorie ex art. 5, comma 1 bis D.Lvo. 28/2010. Continue reading →

Incontro informativo: quando equivale a mediazione effettiva

Oggi ci soffermiamo sull’argomento dell ‘incontro informativo. Con questa interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia il 26 settembre scorso ancora una volta il Giudice Giorgio Marzocchi sottolinea l’importanza del primo incontro informativo programmatico, soprattutto quando esso si traduce in mediazione effettiva. In tal caso la condizione di procedibilità può dirsi superata. Nello specifico, è dato ormai quasi per scontato (dal momento che vi sono costanti casi in giurisprudenza) che quando in mediazione si presentano esclusivamente gli avvocati, senza le parti, oppure le parti sono presenti ma si fermano al primo incontro, la condizione di procedibilità non viene affatto assolta. Continue reading →

Proposta di accordo: il mediatore deve sempre formularla

Proposta di accordo e mediatori. Tra le varie ordinanze sul ruolo effettivo del mediatore all’interno delle procedure di mediazione, oggi parliamo di quella emessa dalla Corte d’Appello di Milano lo scorso 13 settembre all’interno di una controversia di tipo commerciale tra due imprese. Queste ultime erano già state giudicate dal Tribunale di Milano, che aveva stabilito come la convenuta dovesse effettivamente risarcire la parte attrice. Convenuta che, successivamente, era ricorsa all’appello.

Procedimento di mediazione anche in appello

In fase di appello i magistrati estensori (dott. Amedeo Santosuosso, dott.ssa Francesca Fiecconi, dott.ssa Maria Iole Fontanella) decretano le condizioni di procedibilità per avviare una mediazione. A questo proposito vengono riportati stralci dell’ art. 5 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “Decreto del fare” del 2013: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.

Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di accordo

Nell’ambito di queste decisioni i giudici della Corte d’Appello meneghina evidenziano poi il ruolo del mediatore durante lo svolgimento della mediazione stessa, anche in contesti di controversie tra aziende (dunque siamo in argomento squisitamente commerciale). Per cui, oltre ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’ organismo che ritengono più idoneo e ad assegnare il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione i giudici dispongono che “Le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato, il quale sarà tenuto sin dal primo incontro a formulare una proposta d’intesa”. La Corte dispone, infine, “…che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo della riservatezza”.

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Mediazione svolta dopo i 15 giorni: il termine non è perentorio

Se il tentativo di mediazione obbligatoria viene esperito oltre il termine dei 15 giorni assegnato dal Giudice la procedura conciliativa non risulta inficiata e, di conseguenza, non si determina né improcedibilità di giudizio, né tantomeno decadenza per opposizione a decreto ingiuntivo, a patto che il tentativo di mediazione risulti effettivo.

Il termine non ha natura perentoria

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (giudice estensore, dott.ssa Valentina Boroni) in un’ordinanza dello scorso 27 settembre. Il motivo risiede nel fatto che il termine stesso dei 15 giorni non possiede natura perentoria e dunque permane la condizione di procedibilità (“tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento”). Occorre, pertanto, dare spazio all’effetto sostanziale del procedimento.

Decreto ingiuntivo: gli effetti di decadenza vengono meno

Questo perché, sempre stando alle parole del giudice, riguardo all’argomento della mediazione in questione: “Il procedimento obbligatorio non riguarda la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica”. Per quanto concerne, poi, l’opposizione a decreto ingiuntivo, se il tentativo di mediazione è avvenuto correttamente, gli effetti di decadenza vengono meno. Occorre, però, per arrivare alla decisione, passare ad un’istruttoria non svolta in primo grado.

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Il giudice può disporre la mediazione anche in sede di appello

La Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza dello scorso 11 maggio, ha ribadito la possibilità, da parte del giudice, di disporre di mandare in mediazione le parti anche in sede di giudizio in appello. In tal caso, dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione anche in giudizio di appello

Anche nel secondo grado di giudizio, dunque, il Giudice può disporre di mandare in mediazione le parti e, in questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È quanto ribadito dalla Corte di Appello di Milano nella persona del Presidente della Corte, dott.ssa Rossella Boiti, con un’ordinanza dello scorso 11 maggio. L’ordinanza, in pratica, non fa altro che sottolineare un concetto espresso nell’art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013.

Tale passaggio dice testualmente che: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello […]”..

Assistenza di un mediatore qualificato

Nello specifico l’ordinanza riguarda una causa di risarcimento danni per lesioni personali, con decisione, da parte del Tribunale di Milano, di liquidare il risarcimento. La sentenza è stata poi appellata, con contenzioso esclusivamente circoscritto all’entità del risarcimento. Ed è a questo punto che entra in gioco la sentenza della Corte di Appello di Milano. La decisione, peraltro, si legge nell’ordinanza, ”intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato”, e tale facoltà rientra comunque nella discrezionalità del giudice, a prescindere o meno dall’obbligatorietà della mediazione, anche in fase di appello.

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Tribunale di Modena: Mediazione improcedibile se le parti sono assenti

Il corretto svolgimento della mediazione continua ad essere tutelato ed incoraggiato con ordinanze che si susseguono da parte di un certo orientamento di diversi Tribunali. Tra le ultime ordinanze emesse nei giorni scorsi quella del Tribunale di Modena del 2 maggio, portata avanti dal Giudice dott. Masoni, considera attuata la procedibilità della domanda di mediazione solo ed esclusivamente se durante il primo incontro, insieme con il mediatore, siano presenti anche entrambe le parti, con i loro rispettivi difensori . L’invito a comparire in mediazione, inoltre, dovrà essere svolto dal mediatore stesso quando le stesse parti risultino assenti.

Corpus giuridico compatto e coerente

Il Giudice si rifà, per questa decisione, all’art. 8, 1° comma, d.lg. n. 28/2010 (come modificato dall’art. 84 del d.l. n. 69 del 2013), che stabilisce come: “Al primo incontro Continue reading →

Procedura di mediazione: non è valida se svolta in un luogo diverso da quello individuato

Procedura di mediazione: un’interessante ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Milano (sezione civile) lo scorso 26 febbraio, che decide sull’argomento mediazione dal punto di vista del luogo di svolgimento. Il giudice, infatti, stabilisce che avviare una mediazione in un luogo diverso da quello individuato secondo le norme del codice di rito, potrebbe diventare di ostacolo alla conciliazione, rendendo vana la stessa mediazione e quindi non favorendo l’incontro preventivo delle parti in causa per raggiungere un accordo. Si rischia così di trasformare la procedura di mediazione in una semplice formalità.

Assunto valido anche per la procedura di mediazione telematica

Ma c’è di più. In tale ordinanza il giudice, seguendo l’art.4 del Decr.Lgsl n.28/2010, il quale prevede che la domanda di mediazione sia presentata “mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”, ritiene che questo assunto può essere ritenuto valido anche per lo svolgimento in via telematica, poiché, si legge: “tale scelta è da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare le norme del codice di rito”. Continue reading →