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Mediazione: così si svolge correttamente

Un’accurata sintesi del vero significato della mediazione obbligatoria civile e commerciale e dei modi in cui essa debba svolgersi ci viene da un’ordinanza del Tribunale di Lecce, emanata lo scorso 11 ottobre. Il giudice, dott. Italo Mirko De Pasquale, parte dal concetto che il procedimento di mediazione vada esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, a maggior ragione quando tutte rientrano tra le materie obbligatorie ex art. 5, comma 1 bis D.Lvo. 28/2010.

Dopo aver ricordato le materie della cosiddetta mediazione obbligatoria, l’articolo recita infatti: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione […]” .

L’improcedibilità della mediazione deve essere eccepita dal convenuto non oltre la prima udienza

Successivamente viene ribadito che l’esperimento di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che: “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione” .

Nuova mediazione anche per la domanda riconvenzionale

Se poi il ricorrente introduce una domanda nuova rispetto a quella già sottoposta a mediazione prima del processo, il giudice dispone l’avvio di una nuova procedura conciliativa per quella non trattata; analogamente, anche per la domanda riconvenzionale, è necessario introdurre nuova mediazione.

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