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La mediazione disposta dal giudice: un commento all’intervento del Prof. Mauro Bove al convegno Concilia Lex

Mediazione disposta dal giudice. Il Prof. Mauro Bove, docente ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Perugia, è tra gli accademici più attivi nello studio dell’istituto della mediazione civile e commerciale. La sua presenza alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale darà ulteriore lustro all’evento formativo e tratterà le implicazioni inerenti l’art. 185 c.p.c. (tentativo di conciliazione).

Mediazione disposta dal giudice: l’articolo 185 del c.p.c.

L’art. 185-bis c.p.c. ha generalizzato e regolamentato il potere del giudice di offrire alle parti una possibile soluzione della lite di tipo transattivo (mediante reciproche concessioni fotografate in un contratto compositivo della controversia) o conciliativo (con esiti atipici che prescindono dalla veste negoziale e non sono riconducibili al contratto di transazione: es. reciproco abbandono delle domande di cause). Sin dalle prime applicazioni, non è sfuggita la circolarità virtuosa che può innescarsi nel processo mediante la combinazione della proposta all’invito alla mediazione: il giudice formula una proposta e, per consentire alle parti di farne serio oggetto di riflessione, li rimette dinanzi ai mediatori.

L’intervento del Prof. Mauro Bove sulla questione

L’innesto della mediazione in un processo in cui sia nata una proposta del giudice esalta ulteriormente le potenzialità del processo civile di definire il contenzioso in modo «amichevole», con deflazione del carico giudiziario e formazione di provvedimenti molto più stabili. E’ chiaro, però, che, in questa circolarità virtuosa, un progetto interno all’ufficio giudiziario può avere il Ruolo di garante di prassi omogenee nell’applicazione degli istituti. Attendiamo l’intervento del Prof. Bove al convegno di Firenze al fine di trarre nuovi spunti per l’argomento.

Per visionare l’intero programma dell’evento clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A.  avvocato Pietro Elia.

Mediazione demandata: qual è il profilo del mediatore?

Mediazione demandata. Il Consigliere Dr. Maurizio Barbarisi, Presidente della Corte d’Appello di Firenze, sarà, come abbiamo visto anche negli scorsi articoli e nei focus dedicati (vedilo qui) tra i relatori della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. L’argomento che affronterà tratterà il profilo del mediatore in demandata. Sarà un’esposizione interessante poiché esprime il punto di vista del massimo rappresentante della magistratura fiorentina che ha sposato il Progetto Nausicaa e quindi ha investito tanto sull’istituto della mediazione delegata.

Mediazione demandata: l’intervento del cons. Barbarisi al convegno Concilia Lex

Il rapporto del mediatore con l’ordinanza ex art. 185 c.p.c. è molto delicato e deve, o dovrebbe, stabilire un canale comunicativo tra processo e mediazione: due contesti agli antipodi ma collegati dalla condizione di procedibilità e dall’arduo compito di alleviare il sistema Giustizia da contenziosi probabilmente connotati da un’alta percentuale di medi abilità.

Necessario il contributo del mediatore anche in questo caso

L’argomento è complesso perché il giudice non può pretendere di impartire delle direttive come se fosse un suo ausiliario, come capita di leggere in più di un provvedimento giudiziale. Tuttavia il mediatore, che è un ponte per antonomasia, dovrebbe esserlo anche in tale contesto e dare un contributo prezioso ed altamente professionale per contribuire a quel cambiamento culturale che impone una nuova visione di fare ed ottenere Giustizia da parte del cittadino.

Su questo tema non vi è purtroppo uniformità e forse sarebbe auspicabile che vi fosse, affinché si crei un rapporto “simmetrico” tra magistrato e mediatore.

Per leggere il programma completo del convegno, clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

Focus sui relatori della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: Maria Martello, mediatrice umanista filosofica

Focus sui relatori del convegno Concilia Lex. Si chiudono oggi, con questo lunedì, i focus sui protagonisti della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, il convegno che Concilia Lex S.p.A. sta organizzando per il prossimo 13 ottobre a Firenze, negli spazi del Grand Hotel Baglioni, Sala Michelangelo. Un parterre che quest’anno è ricchissimo e davvero articolato, così da affrontare tutte le criticità ed inquadrare nella giusta luce tutti gli aspetti della mediazione civile e commerciale.

Focus sulla professoressa Martello: cos’è la mediazione umanistico filosofica

In questi mesi abbiamo conosciuto tutti i protagonisti di questo importante evento che tra pochissime settimane aiuterà a far luce su tutti i diversi aspetti della mediazione civile e commerciale, comprese le criticità. Tra i relatori ci sarà anche la professoressa Maria Martello, che affronterà un argomento inedito per diversi mediatori, cioè quello che va ad indagare il percorso “Dalla radice del conflitto alla risoluzione del contenzioso”.

Giudice Onorario Corte d’Appello di Milano

Ma chi è Maria Martello, e di cosa si occupa nello specifico? Conosciamola meglio. Originaria di Bronte (Ct), si laurea in filosofia durante i primi anni ’70, e successivamente si specializza nel campo della psicologia e della pedagogia, tanto da iscriversi all’albo degli psicologi. Nel 1993 è stata nominata dal CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) giudice onorario presso il tribunale dei minorenni di Milano. Questo compito la Martello lo ha svolto fino al 2004, poiché l’anno successivo, nel 2005, il CSM la nomina Giudice Onorario presso la Corte d’Appello di Milano, Sezione delle persone dei minori e delle famiglie. Dal 2006 coordina il Corso di Perfezionamento in Mediazione dei Conflitti del Centro di Eccellenza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, anche in qualità di docente in Psicologia dei rapporti interpersonali.

Numerose sono le sue pubblicazioni, tra cui “Oltre il conflitto” (Milano, 2003), “Intelligenza emotiva e mediazione” (Milano, 2004), “Conflitti, parliamone” (Milano, 2006), “L’arte del mediatore di conflitti. Protocolli senza regole” (Milano 2008), “Sanare i conflitti” (Milano 2010) e “Mediatore di successo: come fare, come essere” (Giuffrè 2011). In quest’ultimo testo, in particolare, si insiste sul ruolo e sulle competenze di un mediatore, sicuramente informato ma a volte privo degli idonei strumenti per affrontare le “scorie” del conflitto. Di questo, proprio, la professoressa Martello tratterà durante la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

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Processo e mediazione: quali sono i rapporti?

Processo e mediazione. Il Consigliere Gianluigi Morlini, componente della Scuola Superiore della Magistratura, tra i relatori a Firenze durante la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale affronterà il delicato ed inevitabile rapporto tra processo e mediazione stante la condizione di procedibilità di quest’ultima (titolo dell’intervento: “Le principali questioni processuali in tema di mediazione”).

I temi sono tanti e vengono tra l’altro affrontati quotidianamente su questo Blog. Sarà sicuramente interessante ascoltare un punto di vista così autorevole e che potrà darci delle risposte. Queste ultime si auspica che siano numerose. Gli argomenti che ci si augura vengano messi in luce spaziano dall’applicazione del principio di effettività (e le sue conseguenze se invece questo principio viene a mancare) a come è da intendersi la sua precisa applicazione in rapporto alla normativa vigente che comunque prevede l’assoluta presenza delle parti (sul punto c’è ancora molta ostinazione da parte degli avvocati che scambiano la stanza della mediazione per un aula di Giustizia).

Sarebbe poi interessante approfondire la controversa questione della mediazione a seguito di opposizione al procedimento monitorio e su chi ricade l’onere di attivazione del procedimento di mediazione, sulla proposta del giudice e quella del mediatore, su come debba essere strutturata e redatta un’ordinanza ex art 185 c.p.c, per non dimenticare poi le questioni inerenti la verbalizzazione del mediatore e la natura del termine dei 15 giorni previsti per attivare la mediazione demandata.

Insomma, il tema è talmente ampio, che meriterebbe un apposito convegno se non addirittura un seminario, ma siamo certi che il Dr. Morlini metterà in atto una sapiente ed intelligente sintesi.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Riflessioni sul diniego a partecipare: un’ordinanza del Giudice Pasquale

Riflessioni sul diniego a partecipare in mediazione. Il tema è molto delicato in quanto rappresenta lo spunto per comprendere una delle differenze fondamentali tra il contesto stragiudiziale qual è la mediazione e quello processuale anche sotto il profilo della più opportuna strategia “difensiva”. Lo spunto su alcune riflessioni sull’argomento, ci viene dato da un’ordinanza del Tribunale di Vasto redatta dal Dr. Fabrizio Pasquale, famoso agli addetti ai lavori per i numerosi provvedimenti a favore dell’istituto che stanno dando significativi risultati anche a livello divulgativo su scala nazionale.

Riflessioni da parte del Giudice Fabrizio Pasquale, relatore al convegno Concilia Lex di ottobre a Firenze

Il magistrato, che sarà presente come relatore alla II^Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre prossimo, parte da una doverosa premessa normativa, richiamando l’art. 8 comma 4 il quale in caso di mancata ed ingiustificata partecipazione delle parti prevede delle sanzioni sia pecuniarie che di natura processuale.

Dopo questa doverosa premessa analizza l’ipotesi in cui sia plausibile un diniego di partecipazione alla mediazione.

Necessaria un’adeguata opera di informazione da parte del mediatore

La circostanza indicata, dovrà essere preceduta da un’ adeguata ed esaustiva opera di informazione da parte del mediatore affinchè le parti, unitamente ad i loro avvocati, siano consapevoli della potenziale opportunità che si pone per poter attuare la migliore soluzione per quella determinata controversia. Il quid pluris che suggerisce il Giudice di Vasto riguarda però le ragioni giustificatrici del diniego che dovranno essere supportate non solo da motivi tecnico/giuridici ma anche logici.

Quindi, solo a queste condizioni si potrà o potrebbe dar luogo ad un diniego consapevole ed adeguatamente informato. Alla luce di tale ultima considerazione, il mediatore non sarà tenuto a considerare le note e sterili clausole di stile tramite il quale le parti si trincerano e che non rispecchiano i requisiti richiamati dal Dr. Pasquale e pertanto, dopo questo filtro, il mediatore verbalizzerà esclusivamente i reali motivi oggettivi che impediscono alle parti di proseguire oltre il primo incontro.

Per leggere l’ordinanza in oggetto vai alla sezione Giurisprudenza del nostro sito web, cliccando qui.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Principio di effettività: quando il notaio ignora la mediazione

Principio di effettività. La recente sentenza della XIII sez. del Trib. di Roma, offre ulteriori spunti di riflessione, sulla necessaria affermazione ed osservanza del principio di effettività in mediazione.

Nel caso di specie è stata accertata una responsabilità da parte del notaio a causa della sua mancata partecipazione ad una mediazione demandata, dove egli avrebbe dovuto agevolare un’alienazione di un immobile essendosi colpevolmente sottratto all’obbligo di diligenza che gli incombeva e che sarebbe stato facile soddisfare ponendo in essere ordinarie attività propedeutiche alla stipula di un atto pubblico in questione (visura ipocatastale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari).

Principio di effettività: si ribadisce la presenza personale della parte

Al di là dell’ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico sviluppato dal Dr Moriconi, non si può fare a meno di sottolineare la sua opinione sulla procura speciale in mediazione che, nel caso di specie, dopo ben tre rinvii richiesti dalla parte istante al fine di agevolare la presenza del notaio, quest’ultimo pensava bene (si fa per dire) di farsi rappresentare tramite procura speciale rilasciata in favore di un avvocato. Il giudice romano ha censurato la strategia appena descritta, affermando che nella fattispecie di cui si discute, la procura speciale è da considerarsi tamquam non esset e pertanto, alla luce di tale affermazione il notaio è stato considerato assente, anche alla luce dell’art. 8 comma 1  che recita: Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato , ergo la presenza personale della parte è predicata dalla legge come indefettibile.

Vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale

Quindi sarebbe da ritenersi vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale, stante la ontologica necessità della partecipazione personale della parte, quindi il notaio è da ritenersi assente con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c.

Per leggere la sentenza, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Il convegno di ottobre: a Firenze un ponte verso il terzo millennio

Il convegno di ottobre prossimo a Firenze. È già iniziato il count-down per uno degli eventi culturali e formativi più importanti dell’anno, nell’ambito della diffusione dei sistemi ADR. Nello specifico, parliamo della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, che si terrà venerdì 13 ottobre a Firenze. Proprio Firenze è diventata città/riferimento nazionale per la diffusione della cultura della mediazione, grazie al noto Progetto Nausicaa, ideato dalla prof.ssa Paola Lucarelli che sarà la “padrona di casa” del convegno.

L’evento è organizzato, per il secondo anno consecutivo, da Concilia Lex S.p.A., che tanto sta investendo per offrire un servizio di qualità ed essere protagonista di una crescita culturale e professionale dell’istituto, credendo fermamente che questa policy sia la giusta via per aprire le porte ad una Giustizia al passo del 21° secolo.

Il convegno di ottobre: un parterre di relatori ricco ed articolato

Il parterre di relatori, di cui parleremo specificamente nei prossimi articoli, è rappresentato da autorevoli protagonisti del settore sia a livello accademico che in qualità di giuristi ed operatori del diritto noti nel panorama nazionale per il loro incessante e prezioso contributo allo studio ed alla best practice della mediazione.

Gli argomenti trattati verteranno su una presa d’atto del sistema Giustizia in sofferenza

Di cosa si parlerà? Sicuramente di una presa d’atto di un sistema Giustizia in sofferenza, gravato dal peso di un significativo arretrato giudiziario e da un numero di controversie che non riesce quasi mai ad avere una tempistica adeguata all’interesse dei cittadini e delle imprese che ne usufruiscono. Uno dei messaggi auspicabili, che dovrà uscire da questo evento, è quello di una trasformazione dell’attuale conflitto tra cultura della Iurisditio e cultura della mediazione in un canale comunicativo delle stesse affinché ne tragga beneficio l’utente protagonista della controversia che potrà fruire di una “nuova centratura della Giustizia”.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Attivazione della mediazione a cura dell’opponente? Sempre e comunque

Attivazione della mediazione a cura dell’opponente. Il Tribunale di Bologna non si discosta dal noto dictum della Suprema Corte circa l’onere di attivazione del procedimento di mediazione a seguito di opposizione di decreto ingiuntivo. Nel caso di specie è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda in ragione della mancata promozione della mediazione nel termine perentorio previsto dalla legge.

Attivazione della mediazione: sempre a cura dell’opponente

Nella specie si è prodotta l’improcedibilità del giudizio, posto che il novellato art. 5 2° comma del d.l. 28/2010 prevede che, disposta la mediazione delegata da parte del giudice istruttore, il suo mancato esperimento rende la domanda improcedibile poiché, in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale argomentazione, secondo il magistrato felsineo, è supportato dal consolidato indirizzo che sostiene la tesi dell’improcedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice attenga alla domanda formulata dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Si conferma l’orientamento della Cassazione in tema di opposizione a decreto ingiuntivo

Quindi si afferma l’orientamento della S.C. che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, attribuisce l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs.28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre.

Il provvedimento si conclude con una censura che riguarda i supposti costi della mediazione, posto che tali costi della promozione della mediazione, che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, non possono, per la loro obiettiva modestia, considerarsi di per sé tali da far ritenere irragionevole la scelta legislativa in questione; non è, invero, seriamente dubitale che l’indirizzo interpretativo qui sostenuto non muta sostanzialmente la natura del procedimento monitorio e di opposizione, la cui piena legittimità e compatibilità con i principi del giusto processo di cui all’art. 111 non è in discussione.

Per leggere l’ordinanza in oggetto, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex, oppure clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Rapporto Ambrosetti: la mediazione in Italia centra gli obiettivi negli ultimi tre anni

Rapporto Ambrosetti. The European House – Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 200 professionisti attivo sin dal 1965. Cresciuto negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti partner, ha numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. Il Gruppo è noto per la sua competenza e capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica di quattro dinamiche critiche. Queste ultime investono i processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare.

Ambrosetti primo think tank italiano privato

Negli ultimi quattro anni, The European House – Ambrosetti è stata nominata primo think tank italiano privato, tra i primi dieci in Europa. Dopo questa doverosa premessa, ricordiamo che il gruppo ha presentato un interessante lavoro a Cernobbio in occasione del 43° forum Ambrosetti, dove si è trattato principalmente il tema delle strategie competitive delle imprese e si è parlato, ovviamente, anche di Giustizia che è un Sistema che condiziona non poco il Sistema economia e quindi il mondo imprenditoriale.

Il rapporto sulla Giustizia italiana, attanagliata da uno stato patologico ben noto, presenta comunque dei segnali di miglioramento (in un articolo su questo blog abbiamo già parlato del primo posto in Europa nello smaltimento dell’arretrato) e ciò che preme in particolare a noi del settore ADR è il riconoscimento all’istituto della Mediazione come una delle cause di questi effetti positivi.

Rapporto Ambrosetti e mediazione civile: centrati gli obiettivi negli ultimi anni

La mediazione civile, secondo Ambrosetti, ha centrato gli obiettivi preposti e negli ultimi tre anni ha visto circa 186 mila iscrizioni annue, alleggerendo il carico sui tribunali”. Nel 2011 erano state 60 mila. Naturalmente non è risolutiva dei problemi dei tribunali, avendo ambiti limitati (fra questi, condominio, proprietà e altri diritti reali, successioni, assicurazioni, contratti bancari, affitto d’azienda) ma è un dato che va rimarcato positivamente.

E poi, sempre secondo Ambrosetti, anch’essa mostra segni di fatica: l’aumento delle pendenze fa allungare i tempi delle decisioni, dagli 83 giorni del 2013 ai 115 del 2015, ma questo dato va letto anche e soprattutto in dipendenza del notevole smaltimento dell’arretrato, grazie anche alla mediazione demandata . Insomma, al momento, la coperta è corta e quindi…ma probabilmente, una volta smaltito ancora di più l’arretrato, si accorcerà anche la tempistica delle decisioni dei giudici togati.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Equilibrium Adr tra gli sponsor della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

Un altro organismo di mediazione (gli altri sono Mcm Consulting e l’associazione Giustizia Mite) ha scelto di far parte della rosa degli sponsor per la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. Si tratta di Equilibrium Adr srl. Conosciamo più da vicino questa società, anche per rendere trasparente tutto ciò che ha a che fare con la Concilia Lex S.p.A. e con gli eventi che essa organizza.

Equilibrium Adr, organismo accreditato presso il ministero della Giustizia

Equilibrium Adr, organismo accreditato dal ministero della Giustizia e presso l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), nasce, si legge in homepage del suo sito web istituzionale ( www.equilibrium-adr.eu ) “dalla volontà dei soci fondatori di mettere a disposizione di Privati, Imprese e Professionisti l’esperienza e professionalità acquisita nel corso degli anni per risolvere le controversie civili e commerciali in via amichevole, trovando soluzioni sul terreno stragiudiziale che siano soddisfacenti per tutti i soggetti coinvolti”.

Due sedi, a Milano e Roma, ed un network internazionale

Con due sedi in Italia, a Milano e a Roma, Equilibrium è anche Camera Arbitrale. In questi ultimi anni sta inoltre puntando molto sullo sviluppo di un network internazionale per la gestione delle procedure ADR (Alternative Dispute Resolutions). Privati, professionisti ed imprese sono i principali interlocutori di Equilibrium Adr, organismo che investe anche in formazione professionale. Lo scopo è quello di diffondere la cultura della mediazione quanto più possibile.

Tra gli sponsor per il convegno di Concilia Lex a Firenze del prossimo ottobre

Ecco perché Concilia Lex S.p.A. è lieta di accogliere la Equilibrium Adr s.r.l. tra le società che sponsorizzano la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. Il convegno, lo ricordiamo, si terrà a Firenze, nella sala Michelangelo del Grand Hotel Baglioni, venerdì 13 ottobre a partire dalle ore 15.30. Per il programma ed altri dettagli clicca qui.