Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Termine dei 15 giorni: il Tribunale di Vasto ed il termine acceleratorio

Termine dei 15 giorni in mediazione. Il Giudice Fabrizio Pasquale, a proposito della natura del termine dei 15 giorni ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, aveva già affrontato il tema alle “idi di maggio” di quest’anno con un’impeccabile ordinanza (15 maggio 2017) dove ha colto l’occasione per una compiuta analisi del termine in questione. Anche in questo caso dopo una completa disamina dei variegati orientamenti sulla natura del termine che spaziano dalla perentorietà alla non perentorietà per giungere ad una visione intermedia, conferma la sua non perentorietà motivando tale asserto attraverso un iter argomentativo completo e raffinato.

Termine dei 15 giorni: perentorietà

Secondo il Dr. Pasquale, in primis la non perentorietà è sorretta da un punto vista formale dalla mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine. Ciò deve condurre alla conclusione che lo stesso abbia natura ordinatoria e non perentoria, in applicazione del principio statuito dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., mentre secondo un aspetto sostanziale non ricorrono i presupposti per desumere tale carattere di perentorietà in via interpretativa, sulla base dello scopo che il termine persegue e della funzione che esso adempie.

Infatti, analizzando il dato testuale della norma che lo prevede si evince che lo scopo è quello comunque di sollecitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione quale condizione i procedibilità e quindi il fatto che esso non sia perentorio non deve indurre ad un ingiustificato lassismo delle parti.

Garantire certezza dei tempi di definizione

In altre parole, la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinchè la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.

Tale assunto trova conferma anche nel successivo art. 6 2 comma, che stabilisce che, nella mediazione demandata dal giudice, il termine di durata del procedimento di mediazione decorre, al più tardi, “dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda”, nel caso in cui – ovviamente – a quella data le parti non abbiano già depositato l’istanza.

Ovviamente tale dissertazione è collegata alla condizione di procedibilità della domanda e quindi alle eventuali conseguenze di una mancata osservanza dei termini complessivamente previsti degli ulteriori 90 giorni.

Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica.

Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Tecniche di mediazione: necessario acquisire nuove competenze

Tecniche di mediazione. La capacità di apprendere le tecniche di negoziazione/mediazione deriva dalla necessità del professionista di ridefinire il proprio compito. In molti Paesi si afferma che ci sono troppi avvocati (e l’Italia è uno di questi), eppure negli States, dove il reddito medio è però decisamente più alto ed i tempi processuali più ristretti, in proporzione il numero dei legali è più o meno lo stesso. Oggi ci si pone la domanda su quale sia la funzione del giurista e quindi quale debba essere la sua futura formazione. È evidente che i dubbi sulla sua utilità, su come egli gestisce il conflitto, potrebbero essere fugati con un ampliamento del conflitto anche come facilitatore di soluzioni dello stesso.

Percezione della figura dell’avvocato: problema di crescita e sostenibilità

La figura dell’avvocato eccessivamente legato al contesto delle cause, rischia di diventare socialmente dannosa nella percezione sociale comune, come accade già nel mondo del business, dove il controllo dei costi è diventato una priorità. Si tratta anche di un problema di crescita e sostenibilità: una porzione significativa di professionisti ne ha già preso consapevolezza ed ha intrapreso la strada delle pratiche di diritto collaborativo.

Tecniche di mediazione: necessità di esaminare meglio il conflitto

Per preparare i professionisti in formazione al futuro che li attende, dobbiamo fornire un quadro esaustivo. Il contenzioso aggiudicativo, resterà comunque e probabilmente la modalità più comune della risoluzione delle controversie, ma rimane una sostanziosa quota in cui c’è necessità di esaminare ed affrontare il conflitto anche attraverso dei paradigmi metagiuridici, affinché si crei un giusto equilibrio tra contesto giudiziale e quello stragiudiziale.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

Mediazione trasformativa: il recupero del potere decisionale delle parti in mediazione (Parte II)

Mediazione trasformativa. Riprendiamo il discorso che abbiamo affrontato su questo blog un paio di giorni fa.

Diciamo subito che il potere decisionale delle parti è alla base di un particolare ed efficace modello di mediazione, quello della mediazione trasformativa, elaborato da Bush e Folger e trasmesso dall’Institute for the Study of Conflict Trasformation.

Mediazione trasformativa: i concetti di Empowerment e Recognition

L’attività del mediatore è rivolta a provocare alcune mutazioni nei comportamenti delle parti tali da far emergere Empowerment e Recognition. Entrambi sono intesi come spostamenti dinamici delle parti in conflitto nel percepire sé e l’altra parte. Nell’Empowerment, la parte si sposta da uno stato di debolezza ad uno di maggiore forza quando acquisisce maggiore autodeterminazione e consapevolezza dei propri interessi e bisogni ed è in grado di prendere decisioni in autonomia e di assumersi la responsabilità per queste. Si ha Recognition (riconoscimento) quando una parte che attua un cambiamento dà un riconoscimento all’altra, nel senso che si sposta da una posizione di chiusura verso di sé e di concentrazione dei propri bisogni ad una posizione di apertura verso l’altra parte in modo di capire anche il suo punto di vista.

In mediazione il contratto è strumento dell’autonomia delle parti

Se ci spostiamo sul piano giuridico, osservando la realtà dal punto di vista del giurista di diritto positivo, si rileva come negoziazione e mediazione si offrono di rilanciare la centralità del contratto, quale strumento dell’autonomia delle parti atto a regolare interessi privati. Si è osservato che procedimenti privati non eliminano le norme di legge, piuttosto esautorano il modello della giurisdizione a favore del pan-contrattualismo, ossia un modello di risoluzione delle controversie basato su un diritto “flessibile” fondato su un contratto che si flette alle esigenze delle parti.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Termine dei 15 giorni in mediazione: per il Tribunale di Vasto non ha natura perentoria

Termine dei 15 giorni in mediazione. Due recenti provvedimenti del Tribunale di Vasto ritornano sulla natura del termine dei 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della istanza di mediazione. Si tratta di una sentenza e di un’ordinanza (datate rispettivamente 27 settembre e 15 maggio di quest’anno) aventi come estensore il Giudice dott. Fabrizio Pasquale (che parteciperà, tra l’altro, come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre).

Sia la sentenza che l’ordinanza, pur muovendo dalla comune tesi che il termine in discussione non abbia natura perentoria, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nella prima fattispecie (cioè nella sentenza del 27 settembre scorso) l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata perché la mediazione, sebbene tardivamente iniziata, si è conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Diversamente, nella seconda fattispecie (l’ordinanza del 15 maggio), la domanda (precisamente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, alla udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

Da notare che per entrambe è importante la premessa che: <em> “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante […] ha aderito all’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato”</em>

Per leggere i provvedimenti, vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

Parti in mediazione: il recupero del loro potere decisionale (Parte I)

Parti in mediazione. Uno dei tratti salienti degli strumenti ADR, in particolare della mediazione e della negoziazione, rispetto al giudizio, è il recupero del potere delle parti, nel senso di una loro autonomia decisionale, perché sono le parti artefici e responsabili della gestione del loro conflitto che meglio conoscono di chiunque altro, avendo il potere di scegliere se raggiungere o meno un accordo. Non è un terzo che decide per le parti, come nel processo ove il giudice stabilisce i torti e le ragioni, ma sono le parti in conflitto che, con l’assistenza dei propri legali e del mediatore, decidono come gestire il conflitto.

Parti in mediazione e natura relazionale della natura umana

Questo concetto di responsabilità è totalmente differente da quello assunto nel processo, ossia quello definito come “responsabilità soggezione”, inteso come assoggettamento a una sanzione per un comportamento proprio o altrui, contrario a una norma di diritto. A fronte di alcuni studi sulle relazioni umane l’autonomia decisionale delle parti, presente nella mediazione e nella negoziazione collaborativa, si fonda su una nota teoria, denominata teoria “relazionale” della natura umana, che è stata elaborata in molti campi e discipline ed è intesa come capacità connaturata in ciascuno individuo di manifestare forza (ossia di operare in modo autonomo), responsività (intesa come capacità di comunicazione ed empatia) ed impulso sociale verso l’altro.

Lo scopo della mediazione è quello di modificare la qualità delle relazioni tra le parti

In definitiva, si ritiene che gli esseri umani siano, tendenzialmente, esseri sociali e connessi, motivati da un impulso morale. Il conflitto si dice che comporti la crisi della relazione umana tra le parti e la rottura di questa connessione esistente naturalmente tra gli individui. Secondo questo approccio lo scopo della mediazione è dunque quello di modificare la qualità della relazione delle parti…(continua domani).

 

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

Principio di effettività (work in progress)

Principio di effettività. Un altro graditissimo relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, convegno che si svolgerà a Firenze il 13 ottobre, sarà il Dr. Fabrizio Pasquale (Giudice del Tribunale di Vasto) che forse per gli addetti ai lavori rappresenta una delle punte di diamante della diffusione della mediazione, grazie all’osservanza del principio di effettività.

Sin dal marzo 2014, data di nascita dell’effettività in mediazione il magistrato di Vasto ha creduto fortemente in questa teoria riuscendo ad ottenere significativi ed eccellenti risultati.

Il Giudice Pasquale al convegno Concilia Lex di Firenze, il prossimo 13 ottobre

Mediazione non è sessione informativa e non è l’incontro tra il mediatore e gli avvocati. La natura dell’istituto richiede la presenza delle parti, per permettere l’indispensabile interazione tra queste e il mediatore, al fine di riaprire un dialogo tra le persone e riaprire un canale comunicativo interrotto: da qui l’importanza di riconoscere le emozioni e gestirle. Si tratta di aspetti relazionali fondati sull’empatia che impongono un contatto tra le parti ed il mediatore. Il mediatore deve andare al di là delle posizioni ed individuare gli interessi ed i bisogni sottesi alle prime, senza il filtro dei difensori che fanno “un passo indietro” ed assistono le parti. Quindi effettività perché la mediazione deve essere vera e seria e le ordinanze mirano a rendere la mediazione reale.

Principio di effettività: alla ricerca di una nuova centratura della Giustizia

Per un impiego corretto della mediazione occorre partire dall’idea che non sia solo un modo per decongestionare la giustizia civile, ma la ricerca di una nuova centratura della giustizia dove mettere al centro le persone, per far crescere la cultura della mediazione, della ricostruzione dei legami comunitari e della regolazione pacifica dei rapporti sociali.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Formazione di qualità: la partecipazione al convegno Concilia Lex di Maria Martello

Formazione di qualità. La Dr.ssa Maria Martello, è uno dei maggiori studiosi del conflitto e della formazione del settore, nel panorama ADR italiano. Sarà davvero un’occasione importante ascoltare la sua idea di formazione durante la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale a Firenze, perché si preannuncia una dissertazione di altissimo profilo.

Formazione di qualità: la partecipazione di Maria Martello

Secondo la Dr.ssa Martello, il ruolo del mediatore è diametralmente opposto a quello del giudice. Dà la parola alle parti in conflitto, in uno spazio riservato, dove ciascuno ha la libertà di esprimere le proprie ragioni ed aiuta, con una regia molto discreta, le parti a riaprire il dialogo interrotto dal conflitto.

Il disegno appena tratteggiato del ruolo del mediatore fa bene immaginare quanto gli attuali percorsi di formazione siano distanti dal garantire una preparazione anche solo iniziale adeguata. Conoscere il dettato legislativo è necessario ma non sufficiente. Neppure sufficiente è provarsi a simulare mediazioni o parte di esse.

Il ruolo del mediatore diametralmente opposto a quello del giudice

Per formarsi il mediatore deve innanzitutto studiare, studiare e poi studiare…sé stesso! La formazione parte prima di tutto da sé stessi e dal senso che al conflitto si attribuisce. Occorre alfabetizzarsi alla relazione con sé stessi prima che con gli altri e conoscere il proprio livello di intelligenza delle emozioni. Imparare a fare i conti con le proprie zone d’ombra e di luce. Con le proprie emozioni positive e negative. Imparare sulla propria pelle a mettersi in gioco, apprendere che il conflitto può essere affrontato, che il cambiamento è possibile, che la fiducia nelle proprie forze ha un reale fondamento.

Se il mediatore non avrà affrontato queste esperienze e elaborato delle sue capacità di tenuta, difficilmente potrà essere in grado di resistere alla forza del conflitto spesso violenta che si sprigiona nella stanza di mediazione. Quindi la formazione è un processo e in quanto tale non può non richiedere un percorso di crescita personale lungo, impegnativo e ricorrente. Sempre work in progress.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia.

Verbalizzazione: tutti i dubbi del mediatore

Verbalizzazione. Dopo il dubbio del negoziatore, irrompe il dubbio del mediatore davanti al verbale di mediazione. Agli albori del D.lgs. 28/2010, esso era un documento pressoché insignificante e, generalmente, i giudici non davano molta attenzione.

L’importanza della verbalizzazione di ciò che accade nella stanza della mediazione, si è andata progressivamente affermando di pari passo con la crescente giurisprudenza di merito che ha dato risalto all’opera del mediatore, specie nella demandata, ed invitando lo stesso a verbalizzare soprattutto le circostanze che possano dare degli elementi al magistrato il quale deve accertare se i canoni del  principio di effettività siano stati o meno osservati sia dalle parti.

Di queste ultime, poi, è necessaria la presenza, così come quella degli avvocati che assistono le parti, i quali, unitamente ad i loro clienti, non devono trincerarsi dietro le solite vuote ed insignificanti “dichiarazioni di stile” che in realtà celano un’effettività volontà di non voler procedere ad un serio tentativo di trovare un accordo, pregiudicandosi, il più delle volte, la possibilità di mettere in pratica la soluzione ottimale per quella determinata controversia.

In tal senso, lo stesso mediatore potrebbe assumersi una responsabilità fondamentale nell’adeguarsi all’indeterminatezza voluta dalle parti unitamente ad i loro avvocati.  E’ chiaro anche che il mediatore non potrà imporre o influenzare né determinate dichiarazioni o strategie negoziali, tuttavia se egli è un professionista dotato di un bagaglio sia tecnico che trasversale, saprà abilmente indurre le parti a farlo nel loro interesse, trasmettendogli la possibilità di ottenere un valore aggiunto da quella controversia.

Tuttavia, seguendo questo trend giurisprudenziale che invita al mediatore a verbalizzare determinati fatti accaduti in mediazione, ci si è posti anche il problema come tutto ciò possa convivere con il principio di riservatezza, ma avviso di chi scrive, tenuto conto della ratio di tale giurisprudenza questo tipo di verbalizzazione ha una sua ragion d’essere in nome dell’affermazione della cultura della mediazione.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

La mediazione disposta dal giudice: un commento all’intervento del Prof. Mauro Bove al convegno Concilia Lex

Mediazione disposta dal giudice. Il Prof. Mauro Bove, docente ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Perugia, è tra gli accademici più attivi nello studio dell’istituto della mediazione civile e commerciale. La sua presenza alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale darà ulteriore lustro all’evento formativo e tratterà le implicazioni inerenti l’art. 185 c.p.c. (tentativo di conciliazione).

Mediazione disposta dal giudice: l’articolo 185 del c.p.c.

L’art. 185-bis c.p.c. ha generalizzato e regolamentato il potere del giudice di offrire alle parti una possibile soluzione della lite di tipo transattivo (mediante reciproche concessioni fotografate in un contratto compositivo della controversia) o conciliativo (con esiti atipici che prescindono dalla veste negoziale e non sono riconducibili al contratto di transazione: es. reciproco abbandono delle domande di cause). Sin dalle prime applicazioni, non è sfuggita la circolarità virtuosa che può innescarsi nel processo mediante la combinazione della proposta all’invito alla mediazione: il giudice formula una proposta e, per consentire alle parti di farne serio oggetto di riflessione, li rimette dinanzi ai mediatori.

L’intervento del Prof. Mauro Bove sulla questione

L’innesto della mediazione in un processo in cui sia nata una proposta del giudice esalta ulteriormente le potenzialità del processo civile di definire il contenzioso in modo «amichevole», con deflazione del carico giudiziario e formazione di provvedimenti molto più stabili. E’ chiaro, però, che, in questa circolarità virtuosa, un progetto interno all’ufficio giudiziario può avere il Ruolo di garante di prassi omogenee nell’applicazione degli istituti. Attendiamo l’intervento del Prof. Bove al convegno di Firenze al fine di trarre nuovi spunti per l’argomento.

Per visionare l’intero programma dell’evento clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A.  avvocato Pietro Elia.

Mediazione demandata: qual è il profilo del mediatore?

Mediazione demandata. Il Consigliere Dr. Maurizio Barbarisi, Presidente della Corte d’Appello di Firenze, sarà, come abbiamo visto anche negli scorsi articoli e nei focus dedicati (vedilo qui) tra i relatori della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. L’argomento che affronterà tratterà il profilo del mediatore in demandata. Sarà un’esposizione interessante poiché esprime il punto di vista del massimo rappresentante della magistratura fiorentina che ha sposato il Progetto Nausicaa e quindi ha investito tanto sull’istituto della mediazione delegata.

Mediazione demandata: l’intervento del cons. Barbarisi al convegno Concilia Lex

Il rapporto del mediatore con l’ordinanza ex art. 185 c.p.c. è molto delicato e deve, o dovrebbe, stabilire un canale comunicativo tra processo e mediazione: due contesti agli antipodi ma collegati dalla condizione di procedibilità e dall’arduo compito di alleviare il sistema Giustizia da contenziosi probabilmente connotati da un’alta percentuale di medi abilità.

Necessario il contributo del mediatore anche in questo caso

L’argomento è complesso perché il giudice non può pretendere di impartire delle direttive come se fosse un suo ausiliario, come capita di leggere in più di un provvedimento giudiziale. Tuttavia il mediatore, che è un ponte per antonomasia, dovrebbe esserlo anche in tale contesto e dare un contributo prezioso ed altamente professionale per contribuire a quel cambiamento culturale che impone una nuova visione di fare ed ottenere Giustizia da parte del cittadino.

Su questo tema non vi è purtroppo uniformità e forse sarebbe auspicabile che vi fosse, affinché si crei un rapporto “simmetrico” tra magistrato e mediatore.

Per leggere il programma completo del convegno, clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.