Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Principio di effettività: quando il notaio ignora la mediazione

Principio di effettività. La recente sentenza della XIII sez. del Trib. di Roma, offre ulteriori spunti di riflessione, sulla necessaria affermazione ed osservanza del principio di effettività in mediazione.

Nel caso di specie è stata accertata una responsabilità da parte del notaio a causa della sua mancata partecipazione ad una mediazione demandata, dove egli avrebbe dovuto agevolare un’alienazione di un immobile essendosi colpevolmente sottratto all’obbligo di diligenza che gli incombeva e che sarebbe stato facile soddisfare ponendo in essere ordinarie attività propedeutiche alla stipula di un atto pubblico in questione (visura ipocatastale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari).

Principio di effettività: si ribadisce la presenza personale della parte

Al di là dell’ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico sviluppato dal Dr Moriconi, non si può fare a meno di sottolineare la sua opinione sulla procura speciale in mediazione che, nel caso di specie, dopo ben tre rinvii richiesti dalla parte istante al fine di agevolare la presenza del notaio, quest’ultimo pensava bene (si fa per dire) di farsi rappresentare tramite procura speciale rilasciata in favore di un avvocato. Il giudice romano ha censurato la strategia appena descritta, affermando che nella fattispecie di cui si discute, la procura speciale è da considerarsi tamquam non esset e pertanto, alla luce di tale affermazione il notaio è stato considerato assente, anche alla luce dell’art. 8 comma 1  che recita: Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato , ergo la presenza personale della parte è predicata dalla legge come indefettibile.

Vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale

Quindi sarebbe da ritenersi vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale, stante la ontologica necessità della partecipazione personale della parte, quindi il notaio è da ritenersi assente con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c.

Per leggere la sentenza, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Il convegno di ottobre: a Firenze un ponte verso il terzo millennio

Il convegno di ottobre prossimo a Firenze. È già iniziato il count-down per uno degli eventi culturali e formativi più importanti dell’anno, nell’ambito della diffusione dei sistemi ADR. Nello specifico, parliamo della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, che si terrà venerdì 13 ottobre a Firenze. Proprio Firenze è diventata città/riferimento nazionale per la diffusione della cultura della mediazione, grazie al noto Progetto Nausicaa, ideato dalla prof.ssa Paola Lucarelli che sarà la “padrona di casa” del convegno.

L’evento è organizzato, per il secondo anno consecutivo, da Concilia Lex S.p.A., che tanto sta investendo per offrire un servizio di qualità ed essere protagonista di una crescita culturale e professionale dell’istituto, credendo fermamente che questa policy sia la giusta via per aprire le porte ad una Giustizia al passo del 21° secolo.

Il convegno di ottobre: un parterre di relatori ricco ed articolato

Il parterre di relatori, di cui parleremo specificamente nei prossimi articoli, è rappresentato da autorevoli protagonisti del settore sia a livello accademico che in qualità di giuristi ed operatori del diritto noti nel panorama nazionale per il loro incessante e prezioso contributo allo studio ed alla best practice della mediazione.

Gli argomenti trattati verteranno su una presa d’atto del sistema Giustizia in sofferenza

Di cosa si parlerà? Sicuramente di una presa d’atto di un sistema Giustizia in sofferenza, gravato dal peso di un significativo arretrato giudiziario e da un numero di controversie che non riesce quasi mai ad avere una tempistica adeguata all’interesse dei cittadini e delle imprese che ne usufruiscono. Uno dei messaggi auspicabili, che dovrà uscire da questo evento, è quello di una trasformazione dell’attuale conflitto tra cultura della Iurisditio e cultura della mediazione in un canale comunicativo delle stesse affinché ne tragga beneficio l’utente protagonista della controversia che potrà fruire di una “nuova centratura della Giustizia”.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Attivazione della mediazione a cura dell’opponente? Sempre e comunque

Attivazione della mediazione a cura dell’opponente. Il Tribunale di Bologna non si discosta dal noto dictum della Suprema Corte circa l’onere di attivazione del procedimento di mediazione a seguito di opposizione di decreto ingiuntivo. Nel caso di specie è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda in ragione della mancata promozione della mediazione nel termine perentorio previsto dalla legge.

Attivazione della mediazione: sempre a cura dell’opponente

Nella specie si è prodotta l’improcedibilità del giudizio, posto che il novellato art. 5 2° comma del d.l. 28/2010 prevede che, disposta la mediazione delegata da parte del giudice istruttore, il suo mancato esperimento rende la domanda improcedibile poiché, in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale argomentazione, secondo il magistrato felsineo, è supportato dal consolidato indirizzo che sostiene la tesi dell’improcedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice attenga alla domanda formulata dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Si conferma l’orientamento della Cassazione in tema di opposizione a decreto ingiuntivo

Quindi si afferma l’orientamento della S.C. che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, attribuisce l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs.28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre.

Il provvedimento si conclude con una censura che riguarda i supposti costi della mediazione, posto che tali costi della promozione della mediazione, che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, non possono, per la loro obiettiva modestia, considerarsi di per sé tali da far ritenere irragionevole la scelta legislativa in questione; non è, invero, seriamente dubitale che l’indirizzo interpretativo qui sostenuto non muta sostanzialmente la natura del procedimento monitorio e di opposizione, la cui piena legittimità e compatibilità con i principi del giusto processo di cui all’art. 111 non è in discussione.

Per leggere l’ordinanza in oggetto, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex, oppure clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Rapporto Ambrosetti: la mediazione in Italia centra gli obiettivi negli ultimi tre anni

Rapporto Ambrosetti. The European House – Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 200 professionisti attivo sin dal 1965. Cresciuto negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti partner, ha numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. Il Gruppo è noto per la sua competenza e capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica di quattro dinamiche critiche. Queste ultime investono i processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare.

Ambrosetti primo think tank italiano privato

Negli ultimi quattro anni, The European House – Ambrosetti è stata nominata primo think tank italiano privato, tra i primi dieci in Europa. Dopo questa doverosa premessa, ricordiamo che il gruppo ha presentato un interessante lavoro a Cernobbio in occasione del 43° forum Ambrosetti, dove si è trattato principalmente il tema delle strategie competitive delle imprese e si è parlato, ovviamente, anche di Giustizia che è un Sistema che condiziona non poco il Sistema economia e quindi il mondo imprenditoriale.

Il rapporto sulla Giustizia italiana, attanagliata da uno stato patologico ben noto, presenta comunque dei segnali di miglioramento (in un articolo su questo blog abbiamo già parlato del primo posto in Europa nello smaltimento dell’arretrato) e ciò che preme in particolare a noi del settore ADR è il riconoscimento all’istituto della Mediazione come una delle cause di questi effetti positivi.

Rapporto Ambrosetti e mediazione civile: centrati gli obiettivi negli ultimi anni

La mediazione civile, secondo Ambrosetti, ha centrato gli obiettivi preposti e negli ultimi tre anni ha visto circa 186 mila iscrizioni annue, alleggerendo il carico sui tribunali”. Nel 2011 erano state 60 mila. Naturalmente non è risolutiva dei problemi dei tribunali, avendo ambiti limitati (fra questi, condominio, proprietà e altri diritti reali, successioni, assicurazioni, contratti bancari, affitto d’azienda) ma è un dato che va rimarcato positivamente.

E poi, sempre secondo Ambrosetti, anch’essa mostra segni di fatica: l’aumento delle pendenze fa allungare i tempi delle decisioni, dagli 83 giorni del 2013 ai 115 del 2015, ma questo dato va letto anche e soprattutto in dipendenza del notevole smaltimento dell’arretrato, grazie anche alla mediazione demandata . Insomma, al momento, la coperta è corta e quindi…ma probabilmente, una volta smaltito ancora di più l’arretrato, si accorcerà anche la tempistica delle decisioni dei giudici togati.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Equilibrium Adr tra gli sponsor della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

Un altro organismo di mediazione (gli altri sono Mcm Consulting e l’associazione Giustizia Mite) ha scelto di far parte della rosa degli sponsor per la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. Si tratta di Equilibrium Adr srl. Conosciamo più da vicino questa società, anche per rendere trasparente tutto ciò che ha a che fare con la Concilia Lex S.p.A. e con gli eventi che essa organizza.

Equilibrium Adr, organismo accreditato presso il ministero della Giustizia

Equilibrium Adr, organismo accreditato dal ministero della Giustizia e presso l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), nasce, si legge in homepage del suo sito web istituzionale ( www.equilibrium-adr.eu ) “dalla volontà dei soci fondatori di mettere a disposizione di Privati, Imprese e Professionisti l’esperienza e professionalità acquisita nel corso degli anni per risolvere le controversie civili e commerciali in via amichevole, trovando soluzioni sul terreno stragiudiziale che siano soddisfacenti per tutti i soggetti coinvolti”.

Due sedi, a Milano e Roma, ed un network internazionale

Con due sedi in Italia, a Milano e a Roma, Equilibrium è anche Camera Arbitrale. In questi ultimi anni sta inoltre puntando molto sullo sviluppo di un network internazionale per la gestione delle procedure ADR (Alternative Dispute Resolutions). Privati, professionisti ed imprese sono i principali interlocutori di Equilibrium Adr, organismo che investe anche in formazione professionale. Lo scopo è quello di diffondere la cultura della mediazione quanto più possibile.

Tra gli sponsor per il convegno di Concilia Lex a Firenze del prossimo ottobre

Ecco perché Concilia Lex S.p.A. è lieta di accogliere la Equilibrium Adr s.r.l. tra le società che sponsorizzano la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. Il convegno, lo ricordiamo, si terrà a Firenze, nella sala Michelangelo del Grand Hotel Baglioni, venerdì 13 ottobre a partire dalle ore 15.30. Per il programma ed altri dettagli clicca qui.

Sponsor convegno Concilia Lex S.p.A.: ecco chi è la Mcm Consulting s.r.l.

Sponsor convegno. Qualche giorno fa sul nostro profilo social di Facebook abbiamo dato la notizia dell’adesione di un altro sponsor per la nostra II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e CommercialeSi tratta della società Mcm Consulting s.r.l. Conosciamola meglio, anche per rendere trasparente tutto ciò che ha a che fare con la Concilia Lex S.p.A. e con gli eventi che essa organizza.

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Protagonisti della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: il presidente Maurizio Barbarisi

Protagonisti. Proseguono i nostri focus su coloro che parteciperanno attivamente alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, evento che la Concilia Lex S.p.A. organizza per il secondo anno consecutivo, stavolta nell’incantevole scenario della Sala Michelangelo, presso il Grand Hotel Baglioni di Firenze.

Protagonisti: tra costoro anche il presidente della Corte d’Appello di Firenze

In questi giorni è stato ultimato il parterre dei relatori al convegno che si svolgerà venerdì 13 ottobre, a partire dalle ore 15.30. Tra questi ci sarà Maurizio Barbarisi, presidente della Corte d’Appello di Firenze. Argomento del suo intervento sarà  “Il profilo del mediatore in demandata”, approfondendo tutte le sfaccettature sulla preparazione che il mediatore deve possedere in questo particolare tipo di mediazione. Questo perché tra le diverse innovazioni introdotte in Corte di Appello di Firenze vi è da annoverare l’istituto della mediazione demandata. Si tratta della prima Corte in Italia ad adottarla, facendone conoscere ed apprezzare, di conseguenza. le prerogative e i vantaggi ai propri colleghi e a consentirne di conseguenza lo sviluppo e la diffusione.

Ecco qualche notizia in più sul presidente Barbarisi. Entrato in magistratura nel 1979 a 24 anni, conseguite due lauree, ha svolto tutte le principali funzioni, da quella di pubblico ministero a quella di giudicante civile e penale sia in primo che in secondo grado, acquisendo così un’esperienza completa e policroma nel panorama giurisdizionale nazionale (ha tra l’altro assunto anche la funzione di Presidente della Commissione ministeriale d’esame per magistrato ordinario).

Relatore ai convegni sulla mediazione, autore di una ricca produzione scientifica

Dal 1998 sino al 2014 ha svolto le funzioni di consigliere presso la prima Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, redigendo numerose sentenze da cui sono state tratte più di duecento massime giurisprudenziali. Ritornato nel 2014 presso la Corte di Appello di Firenze, attualmente presiede la Seconda Sezione civile e nel contempo, da più di un anno, è Presidente Vicario della medesima Corte.

Ha partecipato come relatore a numerosi convegni in tema di mediazione condividendo sia la personale esperienza che i provvedimenti emessi dalla Sezione che sono stati poi ripresi da numerose altre corti distrettuali. È autore, infine di un’apprezzabile produzione scientifica, soprattutto in materia penalistica e di informatica giuridica.

Per visualizzare il programma del convegno clicca qui.

Bilancio Concilia Lex S.p.A. 2016: ora online sul nostro sito

Bilancio Concilia Lex. Uno dei valori basilari che contraddistinguono il modo di lavorare di Concilia Lex S.p.A. è da sempre l’assoluta trasparenza. A dimostrarlo sono i bilanci societari (così come le statistiche) presenti sul nostro sito web. A questo proposito segnaliamo che è possibile consultare anche il bilancio di esercizio 2016 (per visionare il documento clicca qui). Quest’ ultimo è accessibile da chiunque voglia farlo, nello stesso spirito di condivisione dei risultati che la nostra azienda applica anche alle Statistiche.

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Corte di Cassazione: la CTU non costituisce prova

Corte di Cassazione e CTU. Pochi giorni fa, in un’ordinanza, la Suprema Corte ha affermato che la CTU non costituisce un mezzo di prova in senso proprio in alcuno casi. Questo orientamento, che non è proprio una novità, potrebbe avere ripercussioni anche sul tavolo della mediazione (specialmente quella bancaria), quando le parti valuteranno se sia il caso di servirsene.

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Atp o mediazione? Quale scegliere? (Parte II)

Atp o mediazione? È da ritenere che, dinanzi alla scelta se esperire la mediazione ovvero l’ATP (Accertamento Tecnico Preventivo), si tenderà a preferire quest’ultimo, non soltanto perché la mediazione in materia di responsabilità medica non ha portato grandi risultati in assenza di un accertamento di natura tecnica, ma anche alla luce di due previsioni contenute nel nuovo testo normativo. Eccole:

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