Il 2017 è cominciato da pochi giorni ma è bene che gli avvocati tengano a mente diverse date che segneranno novità molto importanti. Ecco dunque quelli che saranno i principali cambiamenti.
Il 2017 è cominciato da pochi giorni ma è bene che gli avvocati tengano a mente diverse date che segneranno novità molto importanti. Ecco dunque quelli che saranno i principali cambiamenti.
Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: a chi spetta l’attivazione della procedura? Continuano le alternanze tra ordinanze e sentenze pro opponente oppure pro opposto, nel tam tam di interpretazione della Giurisprudenza in proposito. L’ultimo parere arriva da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli lo scorso 16 dicembre. Nell’ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, stabilisce che l’onere di attivazione della mediazione debba ricadere sulla parte opposta. Continue reading →
Avvocati, nuove norme sulla redazione dell’atto processuale: dovrà essere sintetico e chiaro. Dal 2017 quindi per gli avvocati diventerà obbligatorio redigere un atto processuale che sia allo stesso tempo sintetico e chiaroe non solo per farsi apprezzare dal giudice ma soprattutto perché lo impone la legge.
Un’accurata sintesi del vero significato della mediazione obbligatoria civile e commerciale e dei modi in cui essa debba svolgersi ci viene da un’ordinanza del Tribunale di Lecce, emanata lo scorso 11 ottobre. Il giudice, dott. Italo Mirko De Pasquale, parte dal concetto che il procedimento di mediazione vada esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, a maggior ragione quando tutte rientrano tra le materie obbligatorie ex art. 5, comma 1 bis D.Lvo. 28/2010. Continue reading →
Un sms (short message service) inviato con il telefono cellulare può costituire una prova per l’emissione di un decreto ingiuntivo? Per il Tribunale di Genova sembrerebbe di sì, ma fino ad un certo punto. Con un provvedimento dello scorso 24 novembre, infatti, il Tribunale ha equiparato l’sms alle e-mail di testo e alle pec, inserendolo nella cosiddetta categoria delle riproduzioni informatiche.
Il network Concilia Lex S.p.A., composto dalle sedi dislocate in tutto il territorio nazionale ha sempre caratterizzato il vero cuore pulsante della mission e della vision aziendale, fin dall’anno di nascita del nostro organismo di mediazione. Questo allo scopo di offrire costantemente all’utenza locale un servizio di qualità che garantisca riservatezza, imparzialità ed efficienza. Le sedi secondarie di Concilia Lex S.p.A. (oggi 43, dislocate in sette regioni: Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, e Veneto) sono concepite come strutture del tutto autonome, sganciate da qualsiasi vincolo fisico e morale di subordinazione con altri enti o studi professionali. La sede centrale resta quella di Nocera Inferiore, mentre la sede di Napoli viene spesso utilizzata come “nucleo operativo d’eccellenza” anche per workshop o incontri (vedi quello dello scorso 1 luglio cliccando qui) Continue reading →
Il network Concilia Lex S.p.A si arricchisce di altre due nuove sedi, Venosa (Pz) e Pedara (Ct), che vanno ad aggiungersi alle 41 già esistenti. La sede di Venosa rappresenta un importante ampliamento della copertura in Basilicata, dove Concilia Lex è presente nella sola città di Potenza, sede quest’ultima accreditata nel settembre 2015 e che vede come responsabile la dott.ssa Vita Telesca. Per Pedara, invece si tratta della dodicesima sede nella regione Sicilia (le altre undici sono: Avola, Catania e Catania2, Floridia, Gela, Grammichele, Ispica, Lentini, Modica, Pachino e Ragusa) e ben la quarta in provincia di Catania).
Accreditate con provvedimento dello scorso 13 dicembre (reso effettivo nella giornata di ieri), ecco gli indirizzi delle nuove arrivate. Sia la sede di Venosa che quella di Pedara si trovano posizionate in modo logisticamente ideale, in strade facilmente raggiungibili: a Venosa la sede è in Via Roma 24, mentre a Pedara l’indirizzo è in Via Pirandello 31. Anche gli organismi di mediazione di Venosa e Pedara rappresentano, come gli altri, un punto di riferimento importante per l’espletamento del servizio di conciliazione, garantendo all’utenza gli stessi standard di qualità, neutralità e riservatezza del servizio di mediazione, propri della sede principale di Concilia Lex S.p.A.
Per quanto riguarda la gestione interna, infine, per la sede di Venosa il referente è il dott. Vincenzo Teora, mentre la responsabilità della sede di Pedara è affidata alla dottoressa Zappalà. Il network è comunque ancora in crescita. Presto, infatti, vi saranno altre nuove aperture. Vi terremo aggiornati di tutte le novità. Per scoprire quali sono tutte le sedi Concilia Lex clicca qui: http://www.concilialex.it/organismo-mediazione/sedi-e-riferimenti-mediazione.html
Novità per chi ha appartamenti in affitto o chi ne usufruisce. Riguarda una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n.25503/2016 dello scorso 13 dicembre) con la quale si stabilisce che se il contratto di locazione non viene registrato la negoziazione risulta nulla. Conseguenza? L’affitto può anche non essere pagato, dal momento che il conduttore non è tenuto a farlo per legge, in tali contesti. Continue reading →
Le recenti statistiche pubblicate dal ministero della Giustizia sul numero e l’entità degli organismi di mediazione ci parlano di cifre significative, sia riguardo a quelli ancora attivi ma soprattutto per quelli cancellati. Indipendentemente dalle interpretazioni normative che vengono fornite dall’una e dall’altra parte, qui ci limiteremo a commentare i numeri. Il report statistico lo si può trovare cliccando qui , nella sezione dedicata del nostro sito. Continue reading →
Responsabilità processuale e Pubblica Amministrazione. Quante volte capita ad un cittadino di dover effettuare una contestazione ad un Comune o ad una Pubblica Amministrazione su una piccola controversia, contestazione che poi si traduce in giudizio e, attraverso lungaggini burocratiche, rischia di trascinarsi per anni? Abbiamo visto come in questi ultimi anni si è affacciata in tali contesti l’alternativa della mediazione, una soluzione che fa risparmiare tempo e denaro rispetto ad un iter di giudizio tradizionale. Abbiamo anche in altri articoli parlato della durata della mediazione, che non si protrae oltre i 3 mesi, con un primo incontro informativo che si svolge dopo un mese dalla richiesta di mediazione presso un organismo.
La scelta della mediazione civile invece del procedimento giudiziale facilita anche la stessa Pubblica Amministrazione. In questo caso i funzionari ed i dirigenti decidono su come regolarsi riguardo alla materia per cui si andrà in mediazione. Quando invece la PA decide di non presentarsi alla mediazione si va incontro a conseguenze negative per due versi: innanzitutto, in generale, le parti che non si presentano in mediazione senza giustificato motivo vengono condannate, secondo giurisprudenza corrente, al pagamento del contributo unificato per un comportamento non lecito. In secondo luogo c’è il rischio per i funzionari di essere condannati per responsabilità processuale e danno erariale.
Questo accade quando, dopo accurate indagini, si rilevasse che una conciliazione avrebbe potuto portare benefici maggiori alla causa rispetto all’iter giudiziario tradizionale. Per cui la non presenza in mediazione viene considerata solo come danno che si è arrecato alla stessa Pubblica Amministrazione. Cosa succede in questo frangente? Che il funzionario dovrà risarcire integralmente il danno erariale causato all’amministrazione presso cui lavora con la motivazione di una condotta lavorativa superficiale ed omissiva verso l’accoglimento di un procedimento di mediazione per arrivare alla conciliazione tra le parti. (fonte Il Sole 24 Ore).